Cassazione Penale, Sentenza n. 41619/2022 del 04/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Messina che aveva condannato Bartolo per la realizzazione di una tettoia lignea (profondità 2,30 m; lunghezza 9,70 m; altezza al colmo 3,25 m) senza il preventivo avviso e la preventiva autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile (violazione degli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380/2001 - capo B). L'imputato era stato invece assolto dal capo A (art. 44, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 380/2001) perché le opere non richiedevano permesso di costruire ma il nulla osta del Genio Civile. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) contraddittorietà logica tra assoluzione e condanna; 2) omissione di sospensione del processo in attesa dell'esito del procedimento amministrativo di sanatoria (conferenza decisoria già indetta); 3) illegittimità della costituzione di parte civile del Comune a fronte dell'assoluzione sul capo A; 4) richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. per la minima offensività del fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: 1) il primo motivo è generico e non considera la motivazione del Tribunale che ha spiegato l'assoluzione sul capo A (assenza del requisito del permesso di costruire) e la diversa rilevanza della violazione contestata al capo B (mancata preventiva comunicazione/autorizzazione del Genio Civile); non c'è contraddizione logica. 2) Il secondo motivo è infondato perché la sanatoria (permesso in sanatoria ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001) estingue i reati contravvenzionali urbanistici ma non quelli disciplinati dalla normativa antisismica, ai sensi dell'art. 45, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. 3) Il terzo motivo è infondato: il Comune è legittimato a costituirsi parte civile per il pregiudizio di natura pubblicistica arrecato agli interessi urbanistici. 4) Il quarto motivo è inammissibile: l'applicazione di art. 131-bis c.p. non era stata chiesta in primo grado e, data la manifesta infondatezza del ricorso, la Corte non può dichiarare d'ufficio la causa di non punibilità. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nella misura indicata nel dispositivo della sentenza).
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 93
Norma richiamata tra le disposizioni urbanistiche applicabili alle opere; la violazione delle norme di settore ha rilevanza penale per le contravvenzioni urbanistiche contestate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 94
Richiamata come parte del complesso normativo urbanistico-penale applicato alla realizzazione dell'opera senza autorizzazione
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 95
Richiamata in relazione alle sanzioni per violazioni urbanistiche e ai presupposti di responsabilità penale per opere realizzate senza le prescritte autorizzazioni
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b)
Disciplina del permesso di costruire: la Corte ha ritenuto che le opere in questione non richiedessero permesso di costruire, giustificando l'assoluzione sul capo A
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 36
Regola il permesso in sanatoria: il rilascio del permesso in sanatoria estingue i reati contravvenzionali urbanistici ma non quelli aventi natura diversa (es. norme antisismiche)
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 45, comma 3
Precisazione normativa richiamata dalla Corte secondo cui l'estinzione a seguito di sanatoria è limitata ai soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, escludendo effetti estintivi sulla normativa antisismica
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme sulle critiche di legittimità in cassazione; utilizzate per valutare la correttezza formale e sostanziale dei motivi di ricorso (rigetto dei motivi ritenuti generici o infondati)
codice di procedura penale, art. 538
Richiamato in relazione ai profili di impugnazione e alla verifica della legittimazione della parte civile; la Corte ha ritenuto corretta la costituzione del Comune
codice penale, art. 131-bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha escluso la possibilità di accoglierla in cassazione non essendo stata prospettata in primo grado e, comunque, inammissibile alla luce della manifesta infondatezza del ricorso
codice di procedura penale, art. 616
Previsione della condanna alle spese processuali e della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per ricorso inammissibile, con valutazione della colpa nella determinazione della misura
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23
Norma richiamata in relazione alla requisitoria redatta dal Pubblico Ministero; indica disposizioni procedurali straordinarie applicabili nei procedimenti
Massime di principio
- L'assoluzione per la mancata richiesta del permesso di costruire non esclude la responsabilità per altre violazioni urbanistico-edilizie qualora le autorizzazioni richieste appartengano a profili diversi (es. nulla osta del Genio Civile).
- Il rilascio di un permesso in sanatoria (art. 36 d.P.R. 380/2001) estingue i reati contravvenzionali urbanistici ma non ha effetto estintivo sulle violazioni disciplinate dalla normativa antisismica (art. 45, comma 3).
- Il Comune è legittimato a costituirsi parte civile nei procedimenti per illeciti urbanistici in quanto titolare di interessi pubblicistici (ordine urbanistico e tutela dell'assetto del territorio).
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) deve essere proposta e trattata nel giudizio di merito; proporla per la prima volta in cassazione è difficilmente ammissibile, soprattutto se il ricorso è manifestamente infondato.
- Motivi di cassazione generici o che non affrontano la motivazione della sentenza di merito sono tipicamente dichiarati manifestamente infondati e possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie.
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