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Sentenza

Sentenza n. 349/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 86/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.02.2024.

Giustizia amministrativa202501542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 86/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, n. 86/2024, passata in giudicato il 26 agosto 2024 e previamente notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero, rimasto non costituito, non ha dato esecuzione alle statuizioni della sentenza, determinando una perdurante inadempienza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando l'inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza presupposta, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Tribunale ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna o in un funzionario delegato, con termine di novanta giorni e facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.200 oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, se versato, con distrazione delle spese a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento e prevedere, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato, previamente notificata all'amministrazione ai fini dell'esecuzione, non sia stata adempiuta dall'amministrazione obbligata.
  • In presenza di perdurante inadempimento dell'amministrazione rispetto a un giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni giudiziali entro un termine assegnato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte interessata in caso di ulteriore mancato adempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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