Sentenza n. 1842/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del permesso di costruire numero 3171 del 5 novembre 2020 (Prat. 4/2018) con il quale è stata assentita la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione con annesso magazzino e tettoia nel territorio del Comune di Giarre in contrada Miscarello strada provinciale Miscarello/Salice in Catasto al foglio 69 partt. 616 e 810; - nonché, per l’annullamento del silenzio inadempimento formatosi sull’atto di diffida e messa in mora del 4 agosto 2021. per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del provvedimento del 27 agosto 2021, numero di prot. 15650 del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana Soprintendenza BB.CC.AA di Catania, con il quale è stata data autorizzazione alla “variante per sistemazione area esterna e aggiornamento stato di fatto quota terrazzamento a seguito di rilievo dettagliato con strumento topografico dotato di gps.” e conosciuto solamente in data 30 ottobre 2021 per effetto della costituzione in giudizio degli odierni controinteressati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione con annesso magazzino agricolo e tettoia in zona agricola, nonché autorizzazione paesaggistica impugnata con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)
Prevale il privato
La controversia
La proprietaria di un fondo agricolo confinante ha impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Giarre, deducendo la violazione dell'art. 22 delle NTA del PRG e della disciplina applicabile alla zona agricola. In particolare, ha contestato il superamento dello sviluppo massimo delle fronti, l'ingiustificata estensione dei piazzali, l'assenza di una reale attività agricola cui rapportare l'intervento, il superamento della superficie massima consentita per i fabbricati rurali di servizio e la violazione dell'indice di densità residenziale. Ha inoltre dedotto l'illegittimità delle opere concretamente realizzate rispetto a quelle assentite e la violazione della disciplina paesaggistica. Con motivi aggiunti ha impugnato le autorizzazioni della Soprintendenza, deducendo la violazione delle prescrizioni del Piano paesaggistico relative al contesto 11B, livello di tutela 1, nonché il difetto di motivazione dell'autorizzazione paesaggistica. Dopo una prima sentenza di inammissibilità per carenza di interesse, annullata dal CGARS con rinvio al primo giudice, la ricorrente ha insistito sulla mancanza di un'effettiva attività agricola e sulla non pertinenzialità del manufatto rispetto alla coltivazione del fondo. Ha evidenziato, anche mediante documentazione fotografica non specificamente contestata, che il fabbricato presentava predisposizioni impiantistiche proprie di ambienti abitativi, incompatibili con un mero magazzino agricolo. I controinteressati hanno sostenuto che la qualifica soggettiva di agricoltore non fosse necessaria per ottenere il permesso di costruire e che l'intervento fosse compatibile con le coltivazioni esistenti; il Comune ha difeso la legittimità del titolo e dell'istruttoria svolta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso principale e annullato il permesso di costruire. Ha esaminato prioritariamente la censura relativa all'assenza di una reale pertinenzialità dell'immobile rispetto all'attività agricola, ritenendola dirimente e assorbente rispetto alle ulteriori contestazioni sulle caratteristiche strutturali dell'intervento. L'art. 8 delle NTA del PRG comunale consente in zona agricola interventi pertinenti all'esercizio dell'agricoltura e interventi produttivi; pertanto, anche se non è indispensabile che il richiedente possieda la qualifica formale di imprenditore agricolo o lavoratore agricolo, deve essere dimostrata sia l'esistenza di una seria attività di coltivazione del fondo sia la strumentalità, proporzionata e concreta, dell'immobile rispetto a tale attività. Il Collegio ha ritenuto che la presenza di sole cinque piante di olivo, di recente impianto, non giustificasse la costruzione di un magazzino di circa 95,39 mq destinato a custodire macchinari, fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Inoltre, le caratteristiche degli impianti interni, non specificamente contestate, risultavano indicative di una destinazione abitativa e non di un semplice deposito agricolo. La mera denominazione progettuale di 'fabbricato per civile abitazione con annesso magazzino agricolo e tettoia' non dimostrava il rapporto di pertinenzialità; tale rapporto non era stato illustrato nella relazione tecnica originaria né nelle relazioni integrative. Il titolo edilizio è stato quindi ritenuto illegittimo perché fondato sull'erroneo presupposto della pertinenzialità dell'immobile all'attività agricola. Le ulteriori censure del ricorso principale sono state assorbite per consunzione logica. Il ricorso per motivi aggiunti contro gli atti della Soprintendenza è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'annullamento del permesso di costruire rendeva irrilevante lo scrutinio della legittimità delle autorizzazioni paesaggistiche. Le spese del ricorso principale sono state poste in solido a carico del Comune e dei controinteressati, mentre quelle relative ai motivi aggiunti sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8 NTA del PRG del Comune di Giarre
sono ammessi interventi pertinenti all’esercizio dell’agricoltura, nonché interventi produttivi ai sensi dell’art. 22 della L.R. 27.12.78 n. 71
La disposizione consente in zona agricola soltanto interventi pertinenti all'esercizio dell'agricoltura o interventi produttivi; il rilascio del permesso richiede quindi la dimostrazione di una seria attività agricola e della strumentalità dell'immobile rispetto ad essa.
art. 22 L.R. 27 dicembre 1978, n. 71
È richiamato dall'art. 8 delle NTA quale disciplina degli interventi produttivi ammissibili in zona agricola.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il dovere di buona fede nei rapporti tra cittadino e amministrazione consente di ricavare anche a carico del privato un onere di formulare istanze ragionevoli e coerenti con l'interesse sostanziale perseguito; nel caso concreto tale criterio è stato utilizzato per valutare la proporzionalità tra attività agricola e dimensioni del manufatto.
art. 73 c.p.a.
Il Collegio ha dato alle parti avviso della possibile improcedibilità dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 105, comma 1, c.p.a.
È stato applicato dal CGARS per rimettere la causa al TAR dopo avere dichiarato nulla la precedente sentenza di primo grado.
art. 44, lettera c), d.P.R. 380/2001
Richiamato soltanto in relazione al procedimento penale riguardante i controinteressati, ritenuto irrilevante per la decisione amministrativa.
art. 913 c.c.
Richiamato nella precedente sentenza di primo grado, non costituisce la ratio della decisione qui esaminata.
Massime di principio
- Quando le norme urbanistiche consentono in zona agricola soltanto interventi pertinenti all'esercizio dell'agricoltura, il rilascio del permesso di costruire richiede la dimostrazione sia di una seria attività di coltivazione del fondo sia della concreta, proporzionata e funzionale strumentalità dell'immobile rispetto a tale attività.
- La qualifica soggettiva formale di imprenditore agricolo o lavoratore agricolo non è necessariamente indispensabile per il rilascio di un titolo edilizio in zona agricola, ma non esonera il richiedente dall'onere di dimostrare la compatibilità urbanistica dell'intervento e il rapporto di pertinenzialità tra manufatto e attività agricola.
- La mera denominazione dell'opera come 'magazzino agricolo' o come fabbricato rurale non dimostra la sua pertinenzialità all'attività agricola quando le relazioni progettuali non illustrano tale rapporto e le caratteristiche concrete dell'immobile evidenziano una diversa destinazione, anche abitativa.
- La proporzionalità tra dimensioni e caratteristiche del manufatto e consistenza dell'attività agricola costituisce elemento rilevante per verificare la pertinenzialità dell'intervento; un fabbricato di significativa superficie non può essere giustificato da un'attività agricola meramente esigua o solo nominalmente esistente.
- L'annullamento del titolo edilizio rende improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le censure rivolte contro atti paesaggistici presupposti o connessi, quando la loro eventuale illegittimità non potrebbe più procurare al ricorrente un'utilità concreta e attuale.
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