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Ordinanza

Ordinanza n. 1575/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, emesso dalla Questura di Napoli – Ufficio Immigrazione in data 16/03/2026 e notificato in data 28/04/2026.

Giustizia amministrativa202602999

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Napoli che ha respinto l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha evidenziato che i rapporti di lavoro con due datori erano stati formalizzati mediante comunicazioni UNILAV recanti un codice fiscale erroneamente indicato, diverso da quello utilizzato dall'amministrazione nelle verifiche. I datori di lavoro si erano attivati per rettificare i dati, prospettando così l'erroneità degli elementi posti a fondamento del diniego.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame da parte dell'amministrazione, ritenendo rilevanti le deduzioni relative all'erronea indicazione del codice fiscale nelle comunicazioni UNILAV e all'avvenuta attivazione dei datori di lavoro per la rettifica. Ha sospeso l'efficacia del diniego fino alla camera di consiglio fissata per il 23 settembre 2026, disponendo il prosieguo della fase cautelare. L'ordinanza non definisce il merito della controversia e non contiene una specifica regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; la domanda è stata accolta per consentire il riesame amministrativo e sospendere temporaneamente l'efficacia dell'atto impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a sostegno dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'efficacia di un diniego di permesso di soggiorno può essere sospesa ai fini del riesame quando risultino plausibili errori nei dati utilizzati dall'amministrazione per le verifiche e gli interessati abbiano documentato l'attivazione per correggerli.
  • La presenza di comunicazioni UNILAV riferite a un codice fiscale erroneo, diverso da quello utilizzato dall'amministrazione, costituisce elemento idoneo a imporre un riesame del diniego fondato sulle verifiche dei rapporti di lavoro, quando i datori abbiano avviato la rettifica dei dati.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoria

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