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Sentenza

Sentenza n. 754/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 20.3.2024, n. 360, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, 20 marzo 2024, n. 360, relativa alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, 20 marzo 2024, n. 360, passata in giudicato. Tale pronuncia aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, con riferimento agli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, e aveva condannato il Ministero all’emissione della carta e all’erogazione complessiva di 2.000 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti di accredito fino al saldo. La ricorrente aveva notificato la decisione presso la sede reale dell’Amministrazione il 22 agosto 2025; il TAR ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il ricorso né provato l’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo fondata l’actio iudicati. Poiché il Ministero non ha dimostrato l’adempimento del titolo esecutivo, il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di rilasciare alla ricorrente la carta del docente e di accreditarvi 2.000 euro, oltre ai relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventualità di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza effettuata dalla ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni è stato ritenuto decorso, a seguito della notificazione della decisione presso la sede reale dell’Amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    In assenza di contestazioni della parte pubblica costituita, grava sull’Amministrazione l’onere di provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo azionato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice può ordinare all’amministrazione inadempiente il compimento degli atti giuridici e materiali necessari per dare integrale esecuzione al giudicato.
  • L’amministrazione che si costituisce nel giudizio di ottemperanza senza contestare l’inadempimento deve provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo; in mancanza, l’actio iudicati è fondata.
  • In caso di perdurante inadempimento dell’amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice, è ammissibile la nomina di un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro il termine stabilito nella sentenza.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione obbligata, al quale sono attribuiti i poteri necessari per l’esecuzione sostitutiva del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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