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Sentenza

Sentenza n. 586/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia della nota prot. n. 1347110 del 22 novembre 2023, notificata il 6 dicembre 2023, con la quale è stata rigettata l’istanza di accreditamento con il servizio sanitario regionale del laboratorio di analisi gestito dalla ricorrente, assunta al prot. n. 1088396 del 3 ottobre 2023, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202400058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’accreditamento con il Servizio sanitario regionale per la branca di laboratorio di analisi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, titolare di un presidio poliambulatoriale autorizzato ma non accreditato, ha impugnato il diniego regionale dell’accreditamento per la branca di laboratorio di analisi (cod. 00). Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e l’eccesso di potere, sostenendo che il diniego fosse sorretto da una motivazione meramente apparente o di stile e non chiarisse in concreto se il fabbisogno assistenziale fosse saturo. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 6, lett. a), l. n. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, lamentando che la Regione non avesse acquisito dati reali, concreti e verificabili sulla carenza o saturazione del fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale. A sostegno ha prodotto una relazione tecnica di parte volta a contestare la saturazione del fabbisogno. La Regione Lazio ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che, dopo l’adozione del diniego, la programmazione sanitaria regionale era stata aggiornata con le deliberazioni della Giunta regionale nn. 1130 del 19 dicembre 2024 e 1343 del 30 dicembre 2025, non impugnate, le quali avevano quantificato in zero il fabbisogno insoddisfatto per la branca interessata nel territorio della ASL di Frosinone.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare della Regione e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito i motivi relativi alla motivazione e all’istruttoria del diniego. Il giudice ha rilevato che la programmazione regionale era stata medio tempore aggiornata all’esito di una complessa istruttoria e che i nuovi atti amministrativi generali avevano escluso l’esistenza, nel territorio della ASL di Frosinone, di un bisogno insoddisfatto di assistenza specialistica per la branca cod. 00. Poiché tali atti non erano stati impugnati e risultavano radicalmente ostativi al rilascio dell’accreditamento richiesto, anche l’eventuale annullamento del diniego originario non avrebbe consentito alla società di conseguire il bene della vita perseguito. Le spese sono state compensate per giusti motivi, in ragione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per insufficiente motivazione del diniego; il giudice non ha esaminato il motivo nel merito, avendo definito il giudizio per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 6, lett. a), l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per difetto di istruttoria; anche tale censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 4, comma 2, l. reg. Lazio 3 marzo 2003, n. 4

    È indicato quale base normativa del parere regionale negativo di funzionalità rispetto al fabbisogno assistenziale.

  • art. 19, comma 1, lett. a), r. reg. Lazio 6 novembre 2019, n. 20

    È indicato quale ulteriore base normativa del parere negativo relativo alla funzionalità dell'accreditamento rispetto alla programmazione sanitaria.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate per la definizione della controversia.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nella sentenza.

Massime di principio

  • Il ricorso contro il diniego di un titolo ampliativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, nuovi atti di programmazione non impugnati escludano il presupposto necessario per il rilascio del titolo e rendano comunque irraggiungibile il bene della vita anche in caso di annullamento dell'atto originariamente impugnato.
  • La sopravvenienza di una disciplina programmatoria radicalmente ostativa al conseguimento del titolo richiesto elimina l'utilità concreta e attuale della decisione sui vizi dedotti contro il diniego precedente, poiché l'annullamento di quest'ultimo non potrebbe produrre il risultato sostanziale perseguito dal ricorrente.
  • In presenza di una sopravvenuta carenza di interesse determinata da nuovi atti amministrativi generali non impugnati, il giudice può definire il giudizio in rito senza esaminare le censure di difetto di motivazione e difetto di istruttoria rivolte contro l'atto originario.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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