Cassazione Civile, Ordinanza n. 32112/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo inammissibili tutte le censure sollevate. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto per legge.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A un contribuente, titolare di attività di taxi, venivano notificati due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2009 e 2010, con rideterminazione di maggiori imposte IRPEF, addizionale regionale, IRAP e contributi, oltre sanzioni. Il contribuente impugnava gli atti davanti alla CTP, poi in appello, ma entrambi i gradi di merito respingevano le sue doglianze. In cassazione proponeva tre motivi: (1) denunciava violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973, 56 d.P.R. 633/1972, 21-septies l. 241/1990 e 7 l. 212/2000, sostenendo la nullità della decisione per carenza/lacunosità di motivazione; (2) denunciava violazione degli artt. 111 Cost., 36 d.lgs. 546/1992, 112, 113, 115 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando ancora difetto di motivazione, illogicità manifesta e mancata considerazione del fatto che il Comune che aveva rilasciato la licenza taxi non rientrava nei comuni integrati del bacino aeroportuale Milano-Fiere-Aeroporti; (3) denunciava violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, anche in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., contestando gli elementi di fatto posti a base dell’accertamento e la legittimità, anche presuntiva, della pretesa fiscale. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché cumultavano e mescolavano censure eterogenee di violazione di legge, omessa pronuncia e vizio di motivazione senza specifica distinzione e senza corretta individuazione del vizio ex art. 360 c.p.c.; ha inoltre osservato che la sentenza d’appello era motivata e che la questione di nullità/inesistenza degli accertamenti era stata respinta anche per novità della doglianza, profilo non specificamente censurato. Ha poi ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, perché diretto in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 600/1973
Richiamato dal ricorrente come parametro della pretesa nullità dell’atto, ma la Corte non entra nel merito della censura perché il motivo è dichiarato inammissibile per commistione di doglianze eterogenee.
art. 56 d.P.R. 633/1972
Richiamato dal ricorrente a sostegno della contestazione sulla motivazione dell’accertamento; la Corte non lo esamina nel merito per inammissibilità del motivo.
art. 21-septies l. 241/1990
Evocato dal ricorrente per sostenere la nullità/inesistenza dell’atto; la Corte ritiene la doglianza inammissibile, anche perché non si confronta con la qualificazione di novità fatta dalla sentenza impugnata.
art. 7 l. 212/2000
Richiamato a sostegno dell’obbligo motivazionale dell’atto impositivo; il motivo viene dichiarato inammissibile.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza tributaria; la Corte ribadisce che la censura deve essere correttamente sussunta nel pertinente vizio processuale.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Invocato per denunciare carenza di motivazione della sentenza d’appello; la Corte rileva la commistione dei motivi e la sufficienza della motivazione resa.
art. 112 c.p.c.
È la norma corretta da invocare per denunciare l’omessa pronuncia; la Corte afferma che tale vizio non può essere dedotto come violazione di legge sostanziale o come vizio di motivazione.
art. 113 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nel contesto della censura motivazionale; non viene esaminato nel merito per inammissibilità.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare l’apprezzamento delle prove; la Corte ribadisce che la valutazione probatoria del giudice di merito non è sindacabile nei termini prospettati.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Evocato insieme alle altre norme sulla motivazione; la Corte lo considera nel complesso delle censure inammissibili.
art. 360 c.p.c.
La Corte afferma che non è consentita la mescolanza di censure riconducibili a diversi numeri dell’art. 360 c.p.c.; il ricorrente deve scegliere e articolare in modo specifico il vizio denunciato.
art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. 600/1973
Richiamato per contestare il fondamento presuntivo dell’accertamento; la Corte dichiara inammissibile la doglianza perché mira a una rivalutazione del fatto e delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 228/2012
Norma richiamata in combinato con l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che cumuli e sovrapponga in modo indistinto censure eterogenee di violazione di legge, omessa pronuncia e vizio di motivazione, senza specifica e autonoma articolazione di ciascun vizio.
- Il vizio di omessa pronuncia va dedotto come error in procedendo ex art. 112 c.p.c. e art. 360, n. 4, c.p.c.; non può essere correttamente veicolato come violazione di legge sostanziale o come vizio di motivazione.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, compresa l’eventuale declaratoria di novità della questione, altrimenti la censura è inammissibile.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, neppure quando si invochi formalmente il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.
- La valutazione delle prove, incluse le presunzioni, appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura si risolve nella contrapposizione di una lettura alternativa degli elementi istruttori.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo nei limiti del minimo costituzionale; non è sufficiente una mera contrapposizione soggettiva alla motivazione della sentenza di merito.
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