Ordinanza n. 50/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento per l’annullamento - della Determina n. 74 dell'11 luglio 2025 emanata da Fincalabra S.p.A., avente ad Oggetto: Concessione provvisoria delle agevolazioni a valere sull'Avviso pubblico "Per il sostegno all'accoglienza turistica di qualità in Calabria inerente la Concessione provvisoria delle agevolazioni a valere sull'Avviso pubblico "Per il sostegno all'accoglienza turistica di qualità in Calabria che approva gli esiti della valutazione delle domande e dispone la concessione provvisoria delle agevolazioni escludendo la Autofaga dal novero delle imprese beneficiarie per mancanza dell' allegato 12 per "mancata trasmissione del Modulo C - Adattamento Screening", come previsto dall'art. 4.4 dell'Avviso pubblico; - del Verbale n. 2 della Commissione di valutazione Datato 2 luglio 2025, trasmesso da Fincalabra all'odierna ricorrente in data 28 luglio a seguito di istanza di accesso Contenente la Delibera di non ammissibilità della domanda n. 91375 presentata da Autofaga di Algieri Fausto, per mancata trasmissione del Modulo C - Adattamento Screening, ai sensi dell'art. 4.4 dell'Avviso pubblico; emanato dall Commissione di valutazione nominata con Determinazione del Direttore Generale di Fincalabra; - dell'allegato documento inoltrato da Fincalabra in data 28 luglio relativo alla esclusione contenente attività istruttoria relativa alla pratica presentata dalla ditta Autofaga; - Determina n.95 del 5/08/2025 provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni e relativo elenco rettificato; -dell'avviso limitatamente alla parte in cui dispone illegittimamente esclusione per mancanza dell' allegato 12 e del modulo C; -nonché per l'annullamento di ogni altro provvedimento, presupposto, connesso o consequenziale a quello in questa sede gravato, ancorché non noto; per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del provvedimento di esclusione comunicato/adottato in data 08.10.2025 (Regcal prot. n. 748310 del 08/10/2025, rif. Determina n. 122 del 06.10.2025 pubblicata l'08.10.2025), nella parte in cui esclude la ricorrente per mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto al punto 4.6 dell'Avviso Pubblico; - del provvedimento definitivo di esclusione del 16.10.2025, notificato/conosciuto in pari data contenente I elenco Domande non ammesse ad agevolazione in via definitiva, recante l'esclusione della ricorrente per la "mancanza del Modulo C"; - della Determina dell'Amministratore Delegato di Fincalabra S.p.A. n. 127 del 16.10.2025 avente ad oggetto "Domande non ammesse ad agevolazione in via definitiva", nella parte in cui conferma l'esclusione o non ammette la ricorrente per la mancanza del Modulo C; - dei verbali della Commissione di Valutazione (in particolare il Verbale n. 8 trasmesso il 04.11.2025 e ogni altro verbale presupposto) relativi alla ri-valutazione o al riesame della posizione Autofaga; - delle graduatorie di concessione definitiva e approvazione definitiva approvata con i rispettivi atti del 29/10/2025 e del 26/11/2025 (Determina n.136 del 29.10.2025 I elenco e Determina n. 148 del 25.11.2025 II Elenco); della determina 150 del 1/12/2025 concessione provvisoria delle agevolazioni IV elenco;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di esclusione e di non ammissione alle agevolazioni previste dall'avviso pubblico per il sostegno all'accoglienza turistica di qualità in Calabria, inizialmente motivati dalla mancata presentazione del Modulo C e successivamente anche dal mancato raggiungimento del punteggio minimo
Esito
Favorevole al resistente (stazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con ricorso e motivi aggiunti, gli atti con cui Fincalabra S.p.A. e la Regione Calabria hanno escluso la domanda di agevolazione presentata nell'ambito dell'avviso pubblico per la mancata trasmissione dell'allegato 12 e del Modulo C - Adattamento Screening. Sono stati inoltre impugnati gli atti successivi di riesame, le graduatorie e i provvedimenti definitivi di esclusione, nei quali l'esclusione è stata ricondotta anche al mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dall'avviso. La ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare degli atti, contestando la legittimità dell'esclusione e, quanto ai punteggi, la valutazione effettuata dalla Commissione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In via preliminare ha dichiarato di non poter esaminare la memoria depositata da Fincalabra il 20 gennaio 2026, perché tardiva. Quanto agli atti di esclusione impugnati con motivi aggiunti, ha rilevato che essi risultano motivati anche con riferimento al mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dall'avviso e che le censure relative ai punteggi non appaiono, allo stato cautelare, manifestamente fondate, considerata la discrezionalità tecnica della Commissione e la necessità di un approfondimento nella fase di merito. Ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché il pregiudizio dedotto è di natura economica e non presenta carattere irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente, nella misura di 1.000 euro ciascuna, oltre oneri e spese di legge, in favore di Fincalabra S.p.A. e della Regione Calabria.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con valutazione sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, le censure rivolte contro valutazioni tecniche di una commissione non possono condurre all'accoglimento della sospensiva quando non risultino manifestamente fondate e richiedano un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare.
- Il pregiudizio esclusivamente economico, in assenza di specifici elementi che ne dimostrino l'irreparabilità, non integra di regola il periculum in mora necessario per ottenere la sospensione dell'efficacia dell'atto amministrativo.
- Un provvedimento di esclusione fondato su una pluralità di ragioni autonome può sostenere il rigetto della domanda cautelare quando almeno una delle motivazioni, contestata dal ricorrente, non appaia allo stato manifestamente illegittima.
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