Cassazione Penale, Sentenza n. 8373/2023 del 24/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi impugnano la conferma della condanna, in abbreviato, per rapina continuata e pluriaggravata commessa il 26/08/2019 a Trapani. Lo Coco proponeva tre motivi: (1) insufficiente e illogica motivazione sulla determinazione della pena rispetto ai criteri dell'art. 133 c.p.; (2) erronea esclusione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); (3) vizio di motivazione sulla confisca di 520 euro ritenuta provento della rapina. Buscetta proponeva cinque motivi: (1) doglianza sull'applicabilità e sulla commisurazione della pena ai sensi dell'art. 628 c.p. (con riferimento al concorso di aggravanti interne e al quarto comma); (2) carenza di motivazione sull'applicazione della recidiva reiterata specifica; (3) censura sulla qualificazione come rapina della sottrazione di telefoni cellulari (e conseguente aumento per continuazione); (4) mancata concessione delle attenuanti generiche; (5) contestazione della determinazione della pena minima edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Palermo. In sintesi: (a) la determinazione della pena (vicina al minimo edittale) rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione fornita è stata ritenuta sufficiente; (b) il diniego delle attenuanti generiche è legittimo purché motivato su elementi ritenuti decisivi (qui la mancata attività per il recupero della somma sottratta); (c) l'applicazione del più elevato minimo edittale previsto dal quarto comma dell'art. 628 c.p. è corretta anche in caso di concorso fra aggravanti interne al n.1 del terzo comma; (d) la recidiva reiterata specifica è stata adeguatamente motivata in relazione alla continuità della pericolosità sociale; (e) la qualificazione della sottrazione dei telefoni come rapina e l'attribuzione della somma sequestrata come provento sono fondate su elementi indiziari e su dichiarazioni dell'imputato; (f) i ricorrenti sono condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Criteri di ammissibilità e moti di cassazione: i motivi lamentati sono stati ritenuti manifestamente infondati e i ricorsi dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il richiamo ai criteri generali (pena congrua, gravità del fatto) sia sufficiente quando la pena è prossima al minimo edittale.
art. 628 cod. pen.
Disciplina della rapina e aggravanti: la Corte ha interpretato che le aggravanti interne al n.1 del terzo comma (travisamento, più persone riunite, etc.) sono autonome e il quarto comma (più elevato minimo edittale) si applica in caso di concorso fra di esse.
art. 62-bis cod. pen.
Riferito alla concessione delle attenuanti generiche: il giudice di merito può escluderle motivando su elementi ritenuti decisivi (qui la condotta successiva al reato e la mancata attività per il recupero della refurtiva).
art. 546 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla confisca: la Corte ha ritenuto legittima la confisca di somma a fronte di indizi e della mancata giustificazione della provenienza lecita.
art. 616 cod. proc. pen.
Condanna alle spese processuali: la Corte ha confermato l'applicazione dell'art. 616 per la condanna alle spese dei ricorrenti.
art. 81 cod. pen.
Richiamato nel capo d'imputazione per la partecipazione e il concorso tra gli autori nella consumazione del reato.
Massime di principio
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; quando la pena è prossima al minimo edittale la motivazione può essere sintetica purchè richiami i criteri dell'art. 133 c.p.
- Le attenuanti generiche (art. 62-bis) costituiscono valutazioni di fatto del giudice di merito: la Corte di legittimità sindaca la correttezza logico-giuridica della motivazione, non ogni dettaglio argomentativo; è sufficiente che il giudice indichi gli elementi decisivi per l'esclusione o il riconoscimento.
- In tema di rapina, le aggravanti interne catalogate nello stesso comma possono essere considerate autonome; il concorso di più aggravanti interne può legittimare l'applicazione del più elevato minimo edittale previsto dal quarto comma.
- L'applicazione della recidiva richiede motivazione specifica ma può essere espressa sinteticamente dando conto della continuità e progressione della pericolosità del reo in relazione ai precedenti.
- La qualificazione di determinate condotte come rapina (es. sottrazione di telefoni per impedire chiamate) e l'attribuzione di somme sequestrate a proventi del reato possono essere fondate anche su indizi e comportamenti successivi, specialmente se non giustificati in modo credibile dall'imputato.
- In Cassazione molti vizi di motivazione sono considerati manifestamente infondati se il giudice di merito ha esercitato correttamente la propria discrezionalità e ha fornito, anche sinteticamente, le ragioni essenziali delle sue scelte.
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