Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/05/2015 n. 10333 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la controversia è stata definita mediante la procedura agevolata accolta dal Comune ai sensi della Delib. Consiglio Comunale 9 giugno 2012, n. 27. Le spese della fase di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all'ICI per l'anno 2001. Il Santuario contestava la pretesa tributaria sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), per gli immobili destinati ad attività con finalità assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché religiose. Nel corso del giudizio il Comune ha accolto la domanda di definizione agevolata della controversia presentata dal Santuario.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)

    La disposizione è stata invocata dal Santuario quale fondamento dell'esenzione dall'ICI. La sentenza, tuttavia, non decide nel merito se l'esenzione spettasse effettivamente, perché la controversia si è conclusa con la definizione agevolata.

  • Deliberazione del Consiglio Comunale 9 giugno 2012, n. 27

    L'atto comunale ha previsto la procedura di definizione agevolata della controversia. L'accoglimento della domanda da parte del Comune ha determinato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria viene definita mediante una procedura agevolata accettata dall'ente impositore, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere senza pronunciarsi sulla fondatezza originaria dell'accertamento o sull'applicabilità dell'esenzione.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che, dopo un evento sopravvenuto, non vi sia più un interesse concreto delle parti a ottenere una decisione sul merito.
  • La definizione agevolata non equivale necessariamente a una pronuncia che riconosce integralmente le ragioni del contribuente: l'esito dipende dai termini della procedura e dall'eventuale pagamento o riduzione concordata.
  • In caso di definizione agevolata intervenuta durante il giudizio, le spese possono essere compensate, soprattutto quando nessuna delle parti risulta formalmente soccombente nel merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.