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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25526/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'ordinanza riguarda un'istanza di correzione di errore materiale proposta nel procedimento di cassazione definito con sentenza del 9 maggio 2025. Nel dispositivo di quella sentenza risultava, per mero errore materiale, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, benché nel procedimento indicato tale statuizione fosse inesistente. La Corte rileva quindi che il dispositivo conteneva una formula erronea relativa alle spese di rappresentanza e difesa della parte civile e dispone la sua eliminazione. Non si discute il merito della responsabilità penale, ma esclusivamente la rettifica del dispositivo quanto alla statuizione sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie la richiesta di correzione dell'errore materiale e ordina la rettifica del dispositivo della sentenza del 9 maggio 2025 nel procedimento n. 4553/2025, eliminando la frase che condannava l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge. La Corte qualifica l'errore come mero errore materiale, emendabile d'ufficio e senza formalità ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis, comma 3, c.p.p.

    emendabile d'ufficio e senza formalità di procedura

    la correzione di un mero errore materiale nel dispositivo della sentenza di cassazione può essere disposta d'ufficio e senza il rispetto di formalità procedurali, quando l'errore sia evidente e non incida sul merito della decisione.

Massime di principio

  • Il provvedimento di correzione dell'errore materiale è utilizzabile per eliminare dal dispositivo statuizioni inesistenti o frutto di un mero lapsus, senza riaprire la valutazione di merito.
  • Quando l'errore riguarda la condanna alle spese in favore della parte civile e la statuizione non risulta effettivamente pronunciata nel procedimento, la Corte può correggere direttamente il dispositivo.
  • La correzione ex art. 625-bis, comma 3, c.p.p. è ammessa d'ufficio e senza formalità quando il contenuto da rettificare sia chiaramente individuabile e non vi siano profili decisori da riesaminare.
  • La procedura di correzione non incide sull'accertamento di responsabilità penale, ma solo sulla regolarità formale della sentenza o del dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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