Corte di giustizia, Sentenza C-668/20
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 7 aprile 2022. — GmbH contro Hauptzollamt. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione delle merci – Voci 1302, 3301 e 3302 – Oleoresina di vaniglia d’estrazione – Accise – Direttiva 92/83/CEE – Esenzioni – Articolo 27, paragrafo 1, lettera e) – Nozione di “aroma” – Direttiva 92/12/CEE – Comitato delle accise della Commissione europea – Competenze. — Causa C-668/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che l’oleoresina di vaniglia diluita in etanolo e acqua, se ottenuta per estrazione e standardizzazione di un prodotto intermedio di origine vegetale, resta classificabile come oleoresina di vaniglia nella sottovoce 1302 19 05 della nomenclatura combinata. Ha inoltre affermato che, ai fini della direttiva 92/83, tale prodotto può costituire un «aroma» se apporta gusto o odore specifici a un prodotto determinato. Ne deriva che l’etanolo contenuto nel prodotto può essere esentato da accisa quando l’aroma è destinato alla preparazione di alimenti o bevande analcoliche entro il limite alcolemico stabilito.
Classificazione doganale dell’oleoresina di vaniglia diluita in etanolo e acqua e sua rilevanza ai fini dell’esenzione da accisa per gli aromi
La questione giuridica
Se una merce ottenuta da un prodotto intermedio estratto da baccelli di vaniglia mediante etanolo e poi diluito con acqua ed etanolo debba essere classificata nella sottovoce 1302 19 05, nella sottovoce 3301 90 30 o nella sottovoce 3302 10 90 della nomenclatura combinata; e se un’oleoresina di vaniglia classificata nella sottovoce 1302 19 05 costituisca un «aroma» ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83, con conseguente esenzione dall’accisa sull’etanolo contenuto nel prodotto.
Principio di diritto
Una merce composta prevalentemente da etanolo e acqua, con residuo secco e vanillina, ottenuta per diluizione a fini di standardizzazione di un prodotto intermedio estratto da baccelli di vaniglia mediante etanolo, rientra nella sottovoce 1302 19 05 della nomenclatura combinata come oleoresina di vaniglia; tale qualificazione esclude la classificazione nelle voci 3301 o 3302. Inoltre, un’oleoresina di vaniglia che rientri in tale sottovoce deve essere considerata un «aroma» ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83, purché costituisca un ingrediente che apporta un gusto o un odore specifici a un determinato prodotto, con la conseguenza che l’etanolo in essa contenuto può beneficiare dell’esenzione da accisa se destinato alla produzione di aromi per alimenti o bevande analcoliche entro il limite alcolemico previsto.
Norme richiamate
- Regolamento (CEE) n. 2658/87
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754
- Direttiva 92/83/CEE
- Direttiva 92/12/CEE
- Direttiva 2008/118/CE
- Articolo 267 TFUE
Classificazione doganale dell’oleoresina di vaniglia e nozione di aroma ai fini delle accise
La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof (Germania) nell’ambito di una controversia tra Y GmbH e lo Hauptzollamt relativa alla classificazione tariffaria di un prodotto a base di vaniglia e alle conseguenze in materia di accise. La Corte è chiamata a interpretare la nomenclatura combinata e l’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83/CEE.
Fatti e procedimento principale
Y GmbH aveva importato in Germania una merce liquida di colore marrone-dorato, dal forte odore di vaniglia, composta per circa l’85% da etanolo, per il 10% da acqua, per il 4,8% da residuo secco e con tenore medio di vanillina dello 0,5%. Il prodotto era ottenuto diluendo in acqua ed etanolo un prodotto intermedio, a sua volta estratto da baccelli di vaniglia mediante etanolo.
L’importatore aveva dichiarato la merce nella sottovoce 3302 10 90 della NC. L’autorità doganale tedesca aveva invece ritenuto corretta la classificazione nella sottovoce 1302 19 05 e, di conseguenza, aveva assoggettato la merce a dazi doganali e ad accisa sulle acquaviti. Il Finanzgericht aveva confermato questa impostazione; il Bundesfinanzhof ha quindi sollevato quattro questioni pregiudiziali.
Normativa rilevante sulla nomenclatura combinata
La Corte richiama le regole generali di interpretazione della NC e le voci potenzialmente applicabili:
- voce 1302, relativa ai succhi ed estratti vegetali, con la sottovoce 1302 19 05 dedicata all’oleoresina di vaniglia;
- voce 3301, relativa agli oli essenziali, ai resinoidi e alle oleoresine d’estrazione, con la sottovoce 3301 90 30 per le altre oleoresine d’estrazione;
- voce 3302, relativa ai miscugli di sostanze odorifere e a preparazioni del tipo utilizzato come materia prima per l’industria alimentare, inclusa la sottovoce 3302 10 90.
Sono inoltre rilevanti le note del capitolo 13 e del capitolo 33, nonché le note esplicative della NC e del SA, che descrivono le caratteristiche degli estratti vegetali e delle oleoresine d’estrazione.
Ragionamento della Corte sulla classificazione tariffaria
La Corte osserva anzitutto che la nota del capitolo 13 esclude dalla voce 1302 le oleoresine d’estrazione della voce 3301, mentre la nota del capitolo 33 esclude dagli effetti del capitolo 33 gli estratti vegetali della voce 1302. Tuttavia, per poter spostare il prodotto dalla voce 1302 alle voci 3301 o 3302, occorre che esso non sia in realtà un estratto vegetale ai sensi della voce 1302.
Secondo la Corte, la merce controversa resta un estratto vegetale e, più precisamente, un’oleoresina di vaniglia. In particolare:
- il prodotto intermedio ottenuto per estrazione dei baccelli di vaniglia con etanolo può già essere qualificato come oleoresina di vaniglia;
- la successiva diluizione con etanolo e acqua, se effettuata a fini di standardizzazione del tenore di vanillina, non fa perdere al prodotto la natura di estratto vegetale;
- né la NC né il SA fissano un limite massimo alla quantità di altri prodotti impiegabili per la standardizzazione;
- il prodotto conserva una proporzione significativa di costituenti vegetali rispetto alla vanillina.
Di conseguenza, la Corte conclude che la merce rientra nella sottovoce 1302 19 05 della NC.
Esclusione delle sottovoci 3301 90 30 e 3302 10 90
La Corte esclude la classificazione nella voce 3301 perché il prodotto non presenta le caratteristiche tipiche delle oleoresine d’estrazione in senso doganale, ma resta un estratto vegetale. Esclude anche la voce 3302, poiché la classificazione in tale voce presuppone miscugli di sostanze odorifere o preparazioni a base di tali sostanze, mentre qui il prodotto conserva la fisionomia tariffaria propria della voce 1302.
Interpretazione dell’articolo 27 della direttiva 92/83
La Corte precisa che l’esenzione di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), riguarda solo i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 92/83; nel caso di specie, tra gli ingredienti della merce, solo l’etanolo vi rientra in quanto alcole etilico ai sensi dell’articolo 20 della direttiva.
Quanto alla nozione di «aroma», la Corte afferma che essa non è definita dalla direttiva e va quindi intesa secondo il significato usuale, nel contesto normativo e alla luce della finalità della disciplina. In tale senso, un aroma è un ingrediente che apporta a un prodotto un gusto o un odore specifici.
Pertanto, un’oleoresina di vaniglia classificata nella sottovoce 1302 19 05 deve essere considerata un «aroma» se soddisfa tale definizione sostanziale. In tal caso, l’etanolo in essa contenuto può beneficiare dell’esenzione da accisa quando l’aroma è destinato alla preparazione di prodotti alimentari o di bevande analcoliche con titolo alcolometrico non superiore all’1,2% vol.
Ruolo dei comitati delle accise
La Corte respinge l’idea che gli orientamenti n. 458 del comitato delle accise della Commissione possano restringere la nozione di aroma o limitare l’ambito dell’articolo 27 della direttiva 92/83. I comitati delle accise, sia sotto la disciplina della direttiva 92/12 sia sotto quella della direttiva 2008/118, hanno funzioni applicative e consultive, ma non possono modificare il contenuto delle disposizioni di diritto dell’Unione né restringerne la portata.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- la merce descritta rientra nella sottovoce 1302 19 05 della NC;
- un’oleoresina di vaniglia rientrante in tale sottovoce deve essere considerata un «aroma» ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83, purché costituisca un ingrediente che apporta un gusto o un odore specifici a un determinato prodotto.
Indicazioni operative per il professionista
La decisione è rilevante per la classificazione di estratti vegetali complessi e per l’effetto fiscale derivante dalla loro qualificazione tariffaria. Il dato decisivo non è la mera presenza di etanolo o la diluizione del prodotto, ma la permanenza della sua natura di estratto vegetale standardizzato. Sul piano delle accise, l’inquadramento come aroma dipende dalla funzione sensoriale del prodotto, non da una limitazione amministrativa elaborata dal comitato delle accise.
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