Sentenza del 13/10/2016 n. 52321 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna a tre anni e due mesi di reclusione per corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, aggravata dal concorso di più persone e dalla transnazionalità, nonché per concorso nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Ha sostenuto, tra l'altro, che i fatti dovessero essere qualificati come induzione indebita e non corruzione; di non essere coinvolto nelle dazioni anteriori al febbraio 2013; che le fatture documentassero consulenze effettivamente svolte; che mancassero i presupposti oggettivi e soggettivi dell'aggravante della transnazionalità; e che fosse invalida la costituzione di parte civile del Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato le censure relative alla qualificazione del fatto come corruzione, alla partecipazione alle condotte corruttive precedenti al febbraio 2013, al concorso nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti e alla validità della costituzione di parte civile. Ha invece accolto i motivi relativi all'aggravante della transnazionalità, escludendola per mancanza di elementi sufficienti a dimostrare che il ricorrente conoscesse o potesse prevedere il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato operante in più Stati. La sentenza è stata quindi annullata senza rinvio limitatamente a tale aggravante, mentre il ricorso è stato rigettato nel resto. Gli atti sono stati trasmessi a un'altra sezione della Corte d'appello di Milano per la rideterminazione della pena, che non potrà essere superiore rispetto ai segmenti già stabiliti in relazione alle attenuanti generiche e alla continuazione. Il ricorrente è stato inoltre condannato a rifondere al Comune 4.000 euro, oltre accessori, per le spese del grado.
Norme richiamate
Artt. 319 e 321 cod. pen.
La condotta è stata qualificata come corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, poiché il rapporto tra privato e pubblici ufficiali era caratterizzato da parità e da uno stabile scambio illecito, non da soggezione o prevaricazione del privato.
Art. 319-quater cod. pen.
L'induzione indebita richiede una condotta prevaricatrice del pubblico ufficiale, idonea a porre il privato in una situazione di soggezione psicologica. La mera iniziativa del pubblico ufficiale non è sufficiente a distinguere l'induzione dalla corruzione.
Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte di cassazione può riqualificare giuridicamente il fatto, purché la decisione non costituisca una qualificazione a sorpresa lesiva del diritto di difesa.
Art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000
Integra il reato l'emissione di fatture che rappresentano falsamente la natura dell'operazione, anche quando una prestazione reale sia utilizzata per mascherare una diversa operazione, come il pagamento di tangenti. Il fine di evasione può concorrere con quello di occultare il pagamento illecito.
Art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 74 del 2000
Per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono ... quelli emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate ... o che indicano ... l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale.
L'inesistenza può essere anche giuridica o qualitativa: la fattura è falsa se descrive un'operazione diversa da quella realmente compiuta o applica un trattamento fiscale non spettante.
Art. 4 legge n. 146 del 2006
L'aggravante della transnazionalità richiede la sussistenza di un gruppo criminale organizzato operante in più Stati e la riferibilità soggettiva della circostanza all'imputato, almeno sotto forma di conoscenza o prevedibilità colposa.
Art. 59, comma 2, cod. pen.
Le aggravanti possono essere imputate all'agente solo se conosciute o ignorate per colpa. Per circostanze successive alla condotta, occorre dimostrare che il loro verificarsi fosse prevedibile.
Artt. 78, 122 cod. proc. pen.
La costituzione di parte civile deve rispettare le forme previste, ma l'eventuale attività del sostituto processuale può essere considerata meramente esecutiva quando la volontà del titolare dell'azione civile sia stata già manifestata personalmente in udienza.
Massime di principio
- Per distinguere corruzione e induzione indebita non è decisivo stabilire chi abbia preso l'iniziativa: occorre verificare se vi fosse un accordo libero tra soggetti sostanzialmente paritari oppure una pressione abusiva del pubblico ufficiale su un privato in posizione di soggezione.
- La partecipazione consapevole a operazioni contabili, finanziarie e contrattuali finalizzate a creare fondi occulti può dimostrare il concorso nella corruzione anche se il soggetto non ha materialmente negoziato ogni singola dazione.
- Una fattura può essere penalmente falsa anche quando una parte dell'attività descritta sia stata effettivamente svolta, se il documento viene utilizzato per mascherare una diversa causale illecita o per applicare un trattamento fiscale non spettante.
- Il fine di evasione richiesto dal reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti non deve essere esclusivo: può coesistere con lo scopo di occultare pagamenti corruttivi.
- L'aggravante della transnazionalità richiede una motivazione concreta sia sull'esistenza e struttura del gruppo criminale operante in più Stati, sia sulla conoscenza o prevedibilità della circostanza da parte del singolo imputato.
- La semplice appartenenza a una vicenda con flussi finanziari internazionali o con più partecipanti non dimostra automaticamente la consapevolezza dell'aggravante transnazionale.
- La costituzione di parte civile può essere ritenuta valida quando la persona legittimata abbia manifestato direttamente la propria volontà davanti al giudice e l'intervento successivo del sostituto sia limitato al perfezionamento formale dell'atto.
- L'esclusione di un'aggravante impone una nuova determinazione della pena; il giudice del rinvio deve applicare il nuovo calcolo in senso favorevole all'imputato e non può aggravare i segmenti sanzionatori già determinati.
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