Cassazione Penale, Sentenza n. 21962/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Siracusa che aveva confermato in gran parte il sequestro preventivo di somme ritenute profitto del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Le censure denunciavano: indeterminatezza dell'oggetto del sequestro; inesistente o non dimostrato nesso di pertinenzialità tra le somme sequestrate e il reato; mancanza di esatta quantificazione del profitto confiscabile (ritenendo necessario individuare l'esatto ammontare percepito da ciascun agente) e il rischio di duplicazione della misura cautelare rispetto ai beni già sottoposti a sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che, in sede di rinvio, il Tribunale di Siracusa abbia adeguatamente motivato la determinazione dell'accrescimento patrimoniale derivante dal reato quantificandolo per l'anno 2021 in circa euro 65.957,8x (il provvedimento di riesame aveva disposto la restituzione delle somme eccedenti tale importo). Tale quantificazione si fonda sugli accertamenti della Guardia di Finanza (memorie dei registratori di cassa con 1.680 documenti commerciali annullati e 357 stornati) e sulle dichiarazioni dei dipendenti che descrivevano la prassi sistematica di impossessamento delle somme. La Corte ha ritenuto la motivazione del giudice del riesame coerente e non contraddittoria, e ha quindi confermato la legittimità del sequestro per l'importo individuato. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23 d.l. n. 137 del 2020
art. 23 d.l. n. 137 del 2020
Predisposizione della requisitoria scritta da parte del Pubblico Ministero; richiamata come norma procedurale rilevante per la trasmissione della requisitoria in Cassazione
art. 321 cod. proc. pen.
Principi relativi alla determinazione del "quantum" sequestrabile e alla motivazione del provvedimento ablativo: il sequestro preventivo deve avere un oggetto determinato e la quantificazione del profitto deve essere sufficientemente motivata
art. 322 cod. proc. pen.
Riferimento alle regole sul nesso di pertinenzialità tra beni/somme e il reato per la finalità della confisca; la Corte ha ritenuto che il tribunale abbia adeguatamente valutato tale nesso sulla base degli elementi istruttori
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; applicata per condannare i ricorrenti
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 6607 del 21/10/2020 (Venuti)
Principio richiamato sul sequestro in illeciti plurisoggettivi: il sequestro per finalità di confisca può colpire l'intero importo del profitto nei confronti di ciascun concorrente solo se non è possibile individuare la quota attribuibile a ciascuno; la Corte ha ritenuto che il precedente non fosse applicabile per giustificare l'ordine originario del riesame senza adeguata indicazione dell'entità complessiva del profitto
Massime di principio
- Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve indicare con sufficiente precisione l'entità del profitto attribuibile al reato; una quantificazione approssimativa deve comunque essere adeguatamente motivata su elementi concreti
- Per riconoscere la pertinenzialità tra somme/beni e il reato è necessario che il giudice colleghi la determinazione del profitto agli elementi probatori (es. memorie dei registratori di cassa, documentazione contabile, dichiarazioni di testimoni) e spieghi il nesso eziologico
- In ipotesi di illecito plurisoggettivo la mera invocazione del principio secondo cui si può sequestrare l'intero profitto nei confronti di ciascun concorrente non supplisce all'obbligo di individuare, ove possibile, la quota attribuibile o fornire motivazione sul perché ciò non sia possibile
- Non è ammessa la duplicazione ingiustificata della misura cautelare: ove beni già sottoposti a sequestro siano ritenuti idonei a coprire il profitto, il giudice deve evitare sequestri sovrapposti e disporre la restituzione delle eccedenze
- Documenti tecnici (es. memoria di registratori di cassa) e dichiarazioni dei dipendenti possono costituire basi rilevanti per la quantificazione del profitto laddove siano valutati dal giudice con motivazione non contraddittoria
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21670/2023 del 22/05/2023
- Sentenza penale · 22 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21671/2023 del 22/05/2023
- Sentenza penale · 22 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21672/2023 del 22/05/2023
- Sentenza penale · 22 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21674/2023 del 22/05/2023
- Sentenza penale · 22 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21675/2023 del 22/05/2023
- Sentenza penale · 22 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21676/2023 del 22/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →