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Sentenza

Sentenza del 01/06/2017 n. 2444 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO INDUTTIVO - OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO - Violazione - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che l'accertamento induttivo fosse stato emesso senza consentirgli un'effettiva partecipazione al procedimento e senza acquisire preventivamente le sue spiegazioni e giustificazioni.

La decisione

La contestazione è stata ritenuta infondata. L'Amministrazione aveva inviato al contribuente il questionario previsto dalla legge, invitandolo a comparire e a fornire chiarimenti. Il contribuente, pur essendo stato regolarmente coinvolto, aveva scelto consapevolmente di non comparire davanti all'ufficio. Pertanto, non può successivamente lamentare la violazione del contraddittorio endoprocedimentale quando l'assenza di interlocuzione sia dipesa dalla sua volontaria inerzia.

Norme richiamate

  • Norme in materia di accertamento induttivo e questionario fiscale

    Il contribuente cui è stato inviato il questionario previsto dalla legge e che scientemente decide di non comparire innanzi all'ufficio non può lamentare la violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.

    L'invio del questionario e l'invito a fornire chiarimenti costituiscono un'adeguata attivazione del contraddittorio. Se il contribuente, pur regolarmente invitato, non partecipa senza giustificato motivo, non può imputare all'Amministrazione la mancata interlocuzione.

Massime di principio

  • Il contraddittorio endoprocedimentale richiede che l'Amministrazione offra concretamente al contribuente la possibilità di partecipare, ma non impone al contribuente di esercitarla.
  • La regolare notificazione di un questionario o di un invito a comparire può essere sufficiente a dimostrare che l'ufficio ha assolto il proprio obbligo di instaurare il contraddittorio.
  • Il contribuente che non risponde consapevolmente all'invito dell'ufficio non può, di regola, lamentare in giudizio l'assenza di un confronto preventivo.
  • Per contestare validamente la violazione del contraddittorio occorre dimostrare che l'invito non sia stato notificato, sia stato formulato in modo inadeguato oppure non abbia consentito un'effettiva possibilità di difesa.
  • L'inerzia del contribuente durante la fase amministrativa può limitare la possibilità di contestare successivamente l'accertamento sulla base di chiarimenti che avrebbe potuto fornire tempestivamente all'ufficio.

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