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Sentenza

Sentenza n. 188/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 534/2023 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.12.2023, notificata in data 14.10.2024;

Giustizia amministrativa202501066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, n. 534/2023, relativa al riconoscimento del beneficio economico della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza n. 534/2023 del Tribunale di Arezzo, passata in giudicato il 13 giugno 2024 e notificata al Ministero il 14 ottobre 2024. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel giudizio presupposto. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto l'ordine di adempimento nonché, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando il passaggio in giudicato anteriore al ricorso, la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale del Ministero e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha accertato che dagli atti non risultava l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo e ha ordinato al Ministero di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato, mettendo a disposizione della ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, la carta del docente e il relativo importo riconosciuto dal titolo giudiziale. Per l'eventuale ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, incaricandolo di provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stato inoltre disposto l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza; il TAR ha utilizzato tale disposizione per ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

  • artt. 73, comma 1 e 87, comma 3 c.p.a.

    Il combinato disposto è richiamato per verificare il rispetto dei termini dimidiati applicabili al giudizio.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso inutile del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica del docente, già riconosciuto dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato prima della proposizione del ricorso, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adottare gli atti necessari all'esecuzione entro un termine assegnato, individuando puntualmente la prestazione dovuta secondo quanto stabilito dal titolo esecutivo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare nell'esercizio dei poteri amministrativi qualora l'amministrazione non adempia entro il termine assegnato.
  • Il commissario ad acta nominato per l'inottemperanza può essere incaricato di compiere tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato e di corrispondere le somme ancora dovute, entro il termine decorrente dalla richiesta della parte successiva all'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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