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Ordinanza

Ordinanza n. 1617/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202602626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta Regionale della Campania recante il piano di dimensionamento scolastico per l’anno scolastico 2026/2027, nella parte relativa agli accorpamenti di istituti scolastici nel Comune di Pomigliano d’Arco, nonché atti presupposti, connessi e consequenziali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’istituto scolastico ricorrente e il consiglio d’istituto hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la deliberazione regionale con cui è stato approvato il piano di dimensionamento scolastico per l’anno scolastico 2026/2027. La delibera prevedeva, nel Comune di Pomigliano d’Arco, la costituzione di nuovi istituti comprensivi mediante accorpamento e trasferimento di plessi appartenenti a più istituti, con conseguente smembramento dell’istituto ricorrente. Il testo dell’ordinanza non riporta in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nella fase cautelare il Ministero ha sollevato una questione relativa al proprio difetto di legittimazione attiva e ha prospettato l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione del decreto attuativo adottato dal Direttore Generale dell’USR Campania il 5 febbraio 2026.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto meritevoli di approfondimento le questioni prospettate dal Ministero circa il difetto di legittimazione attiva e la mancata impugnazione dell’atto dirigenziale attuativo della delibera regionale, senza tuttavia definire tali questioni nella fase cautelare. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha escluso la sussistenza di un pregiudizio attuale e irreparabile: gli effetti del piano, incluso lo smembramento dell’istituto, si sarebbero prodotti concretamente a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, non ancora iniziato, mentre i termini per le pre-iscrizioni risultavano già scaduti. Ha inoltre rilevato che il codice meccanografico unitario dell’istituto era già stato disattivato e che il suo ripristino cautelare non sarebbe stato congruo, perché avrebbe anticipato sostanzialmente l’eventuale ottemperanza a una futura sentenza favorevole e avrebbe inciso su assetti organizzativi complessi, con effetti difficilmente reversibili in caso di rigetto del ricorso nel merito. Nel bilanciamento degli interessi è stata ritenuta prevalente l’esigenza di stabilità e continuità dell’azione amministrativa e dell’organizzazione del servizio scolastico, anche per garantire il regolare svolgimento delle iscrizioni e tutelare studenti e famiglie a ridosso dell’avvio dell’anno scolastico. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la concessione della misura richiede una valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 56 c.p.a.

    Riguarda la tutela cautelare monocratica; il Collegio ha confermato in sede collegiale il precedente decreto presidenziale.

Massime di principio

  • La concessione della tutela cautelare richiede la verifica congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora; la presenza di questioni giuridiche meritevoli di approfondimento non rende di per sé necessaria la sospensione dell’atto se manca un pregiudizio attuale e irreparabile.
  • Il pregiudizio derivante da una riorganizzazione amministrativa programmata per un anno scolastico non ancora iniziato può non essere considerato attuale e irreparabile, soprattutto quando siano già scaduti i termini di pre-iscrizione e gli effetti lesivi non si siano ancora concretamente prodotti.
  • In sede cautelare non è congruo disporre il ripristino di assetti organizzativi già modificati quando la misura abbia contenuto sostanzialmente anticipatorio dell’eventuale ottemperanza a una futura decisione di merito e incida su organizzazioni complesse con effetti difficilmente reversibili.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l’esigenza di stabilità e continuità dell’azione amministrativa e dell’organizzazione di un servizio pubblico può prevalere sull’interesse del singolo soggetto a ottenere l’immediato ripristino dell’assetto precedente, quando ciò sia necessario per evitare disagi organizzativi a ridosso dell’avvio del servizio.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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