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Sentenza

Sentenza del 10/02/2017 n. 484 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IVA - Detraibilità Iva dell'anticipo dei canoni di locazione di immobili - Spetta - Erronea qualificazione in maxicanone del leasing - Prevalenza e rilevanza delle ragioni economico-commerciali dei contratti di locazione stipulati.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria contestava la detraibilità dell'IVA relativa all'anticipo dei canoni di locazione versato dal conduttore alle società locatrici. Secondo la contestazione, tale esborso avrebbe dovuto essere qualificato come un maxicanone di leasing, corrisposto indirettamente per consentire alle locatrici di pagare il maxicanone dovuto alla banca concedente nei rispettivi contratti di leasing sugli immobili. La questione riguardava quindi la corretta qualificazione economica e giuridica del pagamento e la sua inerenza all'attività del conduttore.

La decisione

La decisione ha riconosciuto la legittimità della detrazione dell'IVA. È stata ritenuta corretta la valutazione della Commissione tributaria regionale, che aveva esaminato nel loro complesso le ragioni economico-commerciali dei contratti di locazione. L'anticipo versato dal conduttore è stato considerato inerente ai contratti di locazione e distinto dal maxicanone di leasing pagato dalle società locatrici alla banca concedente nell'ambito di un diverso contratto, sebbene collegato. La riqualificazione automatica dell'anticipo come maxicanone di leasing è stata quindi esclusa.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA sul diritto di detrazione

    La detrazione dell'IVA spetta quando l'imposta è assolta su operazioni inerenti all'attività economica del soggetto passivo. L'inerenza deve essere valutata in relazione alla funzione dell'operazione nell'attività del contribuente, senza riqualificare il pagamento sulla base di unicamente elementi economici indiretti o di collegamenti con altri contratti.

Massime di principio

  • Per stabilire se l'IVA sia detraibile occorre verificare l'inerenza effettiva dell'operazione all'attività economica del contribuente e non soltanto la sua forma contabile o il collegamento con altri contratti.
  • Pagamenti collegati economicamente a un contratto di leasing non diventano automaticamente maxicanoni di leasing: occorre accertare la causa concreta del pagamento e il contratto al quale esso si riferisce.
  • In presenza di contratti collegati, l'Amministrazione deve considerare l'insieme delle ragioni economico-commerciali dell'operazione, distinguendo tuttavia le obbligazioni e le prestazioni derivanti dai singoli contratti.
  • L'anticipo di canoni di locazione può essere detraibile se costituisce il corrispettivo, anche anticipato, dell'effettiva disponibilità e utilizzazione dell'immobile nell'ambito dell'attività del conduttore.
  • La riqualificazione fiscale di un'operazione richiede elementi concreti che dimostrino l'assenza di autonomia economica del contratto o la sua natura sostanzialmente diversa, non essendo sufficiente la mera coincidenza temporale o funzionale con un contratto di leasing.

Testo integrale

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