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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36574/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per Irpef e altri importi relativi all'anno d'imposta 2005, iscritti a ruolo in esecuzione di una sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento concernente il reddito da partecipazione in una società a ristretta base. Il contribuente ha dedotto in cassazione un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 3 e 24 Cost., sostenendo che la cartella fosse priva di motivazione sufficiente e che la CTR avesse erroneamente posto a suo carico l'onere di dimostrare l'illegittimità degli importi iscritti a ruolo. Secondo il ricorrente, il richiamo nella cartella alla sola sentenza di primo grado non sarebbe stato idoneo, perché nel frattempo era intervenuta una sentenza della CTR, relativa al giudizio sul maggior reddito societario, che aveva parzialmente riformato il quadro accertativo e avrebbe richiesto una nuova rideterminazione anche del reddito del socio.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. Ha osservato che la censura sulla quantificazione delle somme era formulata in modo generico, poiché il ricorrente non aveva chiarito in che misura la decisione relativa alla società incidesse sul proprio reddito di partecipazione; pertanto, non era configurabile una violazione delle regole sull'onere della prova. Quanto alla motivazione della cartella, la Corte ha giudicato sufficiente il riferimento alla sentenza di primo grado che costituiva il titolo della riscossione provvisoria ex art. 68 d.lgs. n. 546/1992. La successiva pendenza e poi decisione dell'appello nel giudizio relativo alla società non rendeva, di per sé, nulla o insufficiente la motivazione della cartella emessa nel giudizio sul socio, anche perché, in assenza di sospensione, i giudizi restavano autonomi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del contribuente alle spese di legittimità e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 68 d.lgs. n. 546/1992

    iscrizione provvisoria a ruolo entro il limite dei due terzi in caso di accoglimento parziale del ricorso

    la cartella emessa in base alla sentenza di primo grado che abbia accolto solo parzialmente il ricorso è legittima se le somme richieste non superano il limite dei due terzi dell'importo portato dall'avviso di accertamento; la successiva pendenza dell'appello nel giudizio pregiudicante non elimina automaticamente la legittimità della riscossione provvisoria

  • art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000 n. 212

    la cartella deve essere motivata in modo da consentire al contribuente di comprendere la ragione della pretesa; nel caso concreto il richiamo alla sentenza presupposta è stato ritenuto sufficiente

  • art. 2697 c.c.

    non vi è violazione della regola sull'onere della prova quando la censura sulla debenza delle somme è generica e non specifica in modo concreto il superamento dei limiti legali o l'incidenza della decisione sopravvenuta

  • art. 3 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza, senza autonoma statuizione decisiva della Corte

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza, senza autonoma statuizione decisiva della Corte

  • art. 295 c.p.c.

    nei giudizi separati e pendenti tra società e socio, la sospensione è imposta in presenza dei presupposti di pregiudizialità, ma nel caso concreto non risultava disposta

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    quando la causa pregiudicante pende in appello, il giudice può sospendere il processo se una parte invoca l'autorità di una sentenza non definitiva

  • art. 1 d.lgs. n. 546/1992

    rende applicabile al processo tributario la disciplina generale sulla sospensione ex art. 295 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nella riscossione provvisoria a seguito di sentenza di primo grado che abbia accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente, l'iscrizione a ruolo è legittima se l'importo richiesto resta entro il limite dei due terzi del tributo originariamente accertato.
  • La cartella di pagamento è sufficientemente motivata quando richiama il provvedimento giurisdizionale presupposto che sorregge la riscossione, purché il riferimento consenta al destinatario di comprendere la ragione dell'iscrizione a ruolo.
  • La sopravvenuta pendenza o decisione di un giudizio pregiudicante relativo ad altro soggetto o ad altro segmento dell'accertamento non rende automaticamente illegittimo l'atto emesso nel giudizio pregiudicato, se i giudizi sono rimasti autonomi in assenza di sospensione.
  • Una censura sulla quantificazione dell'imposta iscritta a ruolo è inammissibile se formulata in modo generico e priva di specifica indicazione del preteso errore di calcolo o dell'incidenza concreta della decisione sopravvenuta.
  • Non si configura violazione dell'art. 2697 c.c. quando il ricorrente si limita a contestare in astratto la prova della debenza senza fornire allegazioni specifiche idonee a superare il fondamento legale dell'iscrizione a ruolo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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