Sentenza del 17/01/2020 n. 1822 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza per: (i) nullità e inutilizzabilità delle conversazioni acquisite mediante fotografie della schermata del suo cellulare (presunta ispezione illegittima); (ii) contraddittorietà e travisamento della prova circa la natura indiziaria dei messaggi e la ricostruzione della dinamica dei fatti; (iii) mancata valutazione della destinazione ad uso personale della marijuana (0,8 g) e quindi errata applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990; (iv) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e difetto di valutazione del comportamento collaborativo e delle dichiarazioni spontanee.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha respinto i motivi processuali relativi all'acquisizione e utilizzazione dei messaggi sul cellulare (confermando la legittimità dell'acquisizione fotografica dei dati memorizzati, qualificati come documenti ex art. 234 c.p.p.) e ha rigettato le censure circa la ricostruzione complessiva e le attenuanti generiche. Tuttavia ha annullato senza rinvio la condanna relativa alla detenzione di 0,8 g di marijuana (capo B), ritenendo che tale fatto non sia provato come reato diversa dall'uso personale; per effetto dell'annullamento ha rideterminato direttamente la pena per la residua imputazione (cocaina, capo A) ai sensi dell'art. 620 c.p.p., in mesi sei di reclusione e euro 2.600 di multa. Il resto del ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5
Distinzione tra detenzione per spaccio e uso personale: la Corte ha ritenuto non provata la finalità di spaccio riguardo alla marijuana (0,8 g), annullando la condanna su quel capo; per la cocaina la finalità di cessione è stata ritenuta provata.
Codice di procedura penale - art. 234
I dati informatici (sms, WhatsApp ecc.) conservati nella memoria del cellulare hanno natura di documenti ex art. 234 c.p.p. e possono essere acquisiti e riprodotti anche mediante fotografia, senza applicazione delle norme sulla corrispondenza o sulle intercettazioni.
Codice di procedura penale - art. 254
Richiamata per escludere che i messaggi memorizzati costituiscano 'corrispondenza' soggetta alla disciplina dell'art. 254; la nozione di corrispondenza presuppone la spedizione tramite terzi.
Costituzione - art. 15
Richiamato dalla difesa in relazione alla segretezza della corrispondenza; la Corte ha però escluso che i messaggi memorizzati rientrino nella nozione che impone vincoli particolari rispetto all'acquisizione documentale.
Codice di procedura penale - art. 354, comma 2
Richiamato dalla difesa come modalità corretta per il sequestro del cellulare; la Corte però ha ritenuto legittima l'acquisizione documentale delle schermate e la loro utilizzazione.
Codice di procedura penale - art. 350, comma 7
Le dichiarazioni spontanee rese agli agenti sono utilizzabili nel giudizio abbreviato; l'inutilizzabilità prevista riguarda solo il dibattimento.
Codice di procedura penale - art. 503, comma 3
Richiamato dalla difesa per contestare la mancata richiesta di precisazioni delle dichiarazioni spontanee; la Corte ha ritenuto che non vi sia stato vizio che comprometta la decisione.
Codice di procedura penale - art. 620, comma 1, lett. 1
Consentito alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio e di rideterminare direttamente la pena quando, per le ragioni indicate, un nuovo giudizio non colmerebbe il vuoto probatorio; applicato per eliminare la condanna relativa alla marijuana e rideterminare la pena residua.
Codice di procedura penale - artt. 191, 192, 266-bis
Riferimenti normativi richiamati dalla difesa in tema di nullità e di prova; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze procedurali relative all'acquisizione e alla valutazione dei messaggi.
Massime di principio
- I messaggi (WhatsApp, SMS) memorizzati nella memoria di un cellulare sono qualificati come documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e possono essere acquisiti e riprodotti (anche fotograficamente) dagli inquirenti senza applicare la disciplina sulle intercettazioni o sulla corrispondenza.
- La contestazione della legittimità formale dell'acquisizione dei dati del cellulare richiede di dimostrare un vizio sostanziale che li renda inutilizzabili; la mera asserita 'ispezione illegittima' non è sufficiente quando i dati sono acquisiti come documenti.
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti come il giudice di merito: i rilievi che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se si limitano a riproporre elementi già valutati e motivati dal giudice di merito.
- La qualificazione tra detenzione per uso personale e detenzione a fini di spaccio dipende da un apprezzamento complessivo degli elementi (quantitativi, modalità di confezionamento, frammentazione in dosi, strumenti, dichiarazioni, contesto comunicativo); una quantità molto esigua (es. 0,8 g) può giustificare l'esclusione della finalità di spaccio se non vi sono elementi oggettivi contrari.
- Se il giudice di legittimità constata un «vuoto probatorio» strutturale su un capo e ritiene che un rinvio non potrebbe colmarlo, può annullare senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- Le dichiarazioni spontanee rese agli agenti sono utilizzabili nell'abbreviato (art. 350, co. 7 c.p.p.), pertanto la loro utilizzabilità non è automaticamente esclusa in sede non dibattimentale.
- Per ottenere le circostanze attenuanti generiche è necessaria la prova di elementi positivi che giustifichino una valutazione favorevole; semplici dichiarazioni di collaborazione senza riscontri possono non essere ritenute sufficienti.
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