Cassazione Penale, Ordinanza n. 27865/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna e applicato, tra l'altro, la recidiva reiterata e una pena superiore al minimo edittale. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 99 c.p. e vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva reiterata, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe motivato adeguatamente. Con il secondo motivo ha lamentato violazione degli artt. 62-bis e 69 c.p. e vizio di motivazione sul bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti, contestando il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell'art. 133 c.p. e vizio di motivazione sulla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, chiedendo una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio. Con il quarto motivo ha censurato la mancata sostituzione della pena detentiva con una pena alternativa, assumendo l'erronea applicazione della disciplina sostitutiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo aspecifico, il secondo e il quarto manifestamente infondati, e il terzo inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito sulla congruità della pena, non consentita in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia sufficiente e non illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale sul riconoscimento della recidiva reiterata fosse logica e coerente con la progressione criminosa desunta dalla pluralità dei precedenti delittuosi; che il giudizio di bilanciamento fosse correttamente risolto in senso non favorevole alle attenuanti generiche per la presenza della recidiva ex art. 99, comma quarto, c.p.; che la censura sulla pena mirasse a una nuova valutazione del merito e fosse quindi non scrutinabile in cassazione; e che la richiesta di sostituzione della pena fosse infondata perché la pena applicata superava i limiti previsti dalla disciplina sostitutiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Norme richiamate
La recidiva reiterata può essere desunta dalla progressione criminosa e dai precedenti penali dell'imputato, con incidenza anche sul giudizio di bilanciamento.
Le attenuanti generiche non sono automaticamente prevalenti e possono essere neutralizzate dalla recidiva ritenuta dal giudice di merito.
Il giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti è rimesso al giudice di merito ed è censurabile solo per manifesta illogicità o carenza motivazionale.
La determinazione della pena è frutto di una valutazione complessiva; in cassazione non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena se la motivazione è sufficiente e non arbitraria.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243
Richiamata per il principio della non sindacabilità in cassazione della congruità della pena se adeguatamente motivata.
Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino
Richiamata a sostegno del medesimo principio sulla valutazione del trattamento sanzionatorio.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01
La motivazione sulla pena può essere sintetica quando il trattamento sia contenuto entro un range non significativamente discosto dal minimo edittale.
Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi
Conferma che, per pene al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza con implicito riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p.
Massime di principio
- La censura sulla recidiva è inammissibile quando si risolve in una critica generica o aspecifica alla motivazione del giudice di merito, se quest'ultima dà conto della progressione criminosa e della maggiore pericolosità dell'imputato.
- Il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti, compresa la recidiva reiterata, appartiene al merito ed è sindacabile in cassazione solo per vizi logici o motivazionali manifesti.
- La determinazione della pena è il risultato di una valutazione complessiva degli elementi di cui all'art. 133 c.p. e non richiede una motivazione analitica su ciascun parametro quando la pena si colloca in prossimità del minimo edittale o comunque in un range non significativamente elevato.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio se la pena è sorretta da motivazione sufficiente e non frutto di arbitrio.
- La disciplina della sostituzione della pena detentiva non è applicabile quando la pena irrogata supera i limiti previsti dalla normativa vigente.
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