Cassazione Penale, Ordinanza n. 23342/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo due motivi: il primo era sostanzialmente una riproposizione delle doglianze già svolte in appello, senza un confronto specifico con la motivazione della decisione impugnata e con l'obiettivo di ottenere una nuova valutazione del merito; il secondo censurava il trattamento sanzionatorio, ritenuto punitivo e illogico, lamentando che la pena fosse stata determinata sopra il minimo edittale. La Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano già ricostruito in modo congruo i fatti, valorizzando la condotta e l'identificazione dell'imputato quale autore, e che la Corte di appello aveva motivato puntualmente anche sulla quantificazione della pena, richiamando le caratteristiche della condotta e i plurimi precedenti penali.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo non consentito perché meramente reiterativo e privo di specificità, e il secondo manifestamente infondato e generico, poiché non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
È richiamata implicitamente la statuizione finale sulle conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare le doglianze già prospettate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mancanza di specificità del motivo non dipende solo dalla genericità in senso stretto, ma anche dall'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione di merito e le censure formulate in sede di legittimità.
- La Corte di cassazione non può essere sollecitata a una rivalutazione del merito quando il ricorso mira soltanto a contrapporre una lettura alternativa dei fatti ritenuta più favorevole dalla parte ricorrente.
- La censura sul trattamento sanzionatorio è infondata se non si confronta con la motivazione della sentenza di merito che abbia spiegato la scelta della pena in relazione alla gravità della condotta e ai precedenti dell'imputato.
- La determinazione della pena sopra il minimo edittale è legittima quando sia sorretta da una motivazione non illogica e non illegale, ancorata a elementi concreti del caso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23247/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23249/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23250/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23251/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23252/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23253/2026 del 24/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →