Cassazione Penale, Sentenza n. 42120/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato di furto (art. 624 e 625 n.7 c.p.), deducendo principalmente che il reato si era già estinto per prescrizione il 26/09/2018 e che non aveva rinunciato alla prescrizione. Contestava inoltre il quantum del risarcimento liquidato in favore della parte civile e l'elemento soggettivo del reato (assenza del fine di profitto). Ricorse anche avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di correzione materiale della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso quanto alle statuizioni penali e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio, perché il reato si era estinto per prescrizione il 26/09/2018. La Corte ha rilevato che non risultava alcuna rinuncia alla prescrizione da parte della prevenuta e ha richiamato il principio secondo cui la rinuncia deve essere espressa e specifica e non ammette equivalenti. Quanto alle statuizioni civili (risarcimento), il ricorso non è stato accolto: la riduzione operata dalla Corte d'appello da Euro 3.000 a Euro 500 è stata ritenuta adeguatamente motivata e il motivo che chiedeva la rideterminazione del danno è stato considerato non sufficientemente specifico.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen. e art. 625 n.7 cod. pen.
Norme che descrivono il reato contestato (furto) e l'aggravante applicata; la Corte ha confermato che la materialità del fatto non era contestata e che il reato è quello previsto da tali articoli.
art. 157 cod. pen.
La norma è stata richiamata nel contesto della doglianza sulla prescrizione e sulla presunta rinuncia alla prescrizione; la Corte ha ritenuto che non sussista rinuncia implicita e ha richiamato il principio che la rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica.
art. 130 cod. proc. pen.
Norma sulla correzione di errori materiali nella sentenza. La Cassazione ha ritenuto che la richiesta non potesse trasformare un presunto errore materiale in una diversa valutazione di merito, e ha assorbito i relativi motivi alla luce dell'annullamento per prescrizione.
art. 578 cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa in relazione a profili di impugnazione e motivazione; la Corte di legittimità ha comunque esaminato direttamente gli atti e non ha ravvisato la rinuncia alla prescrizione asserita dalla Corte territoriale.
Giurisprudenza: Sez. U n. 43055 del 30/09/2010 (Dalla Serra) e Sez. 3 n. 3758 del 20/10/2021 (Mulieri)
Richiamate per il principio che la rinuncia alla prescrizione deve essere espressa e specifica e che la rinuncia resa prima della maturazione della prescrizione è inefficace.
Sezioni Unite, udienza 25/05/2023
Richiamata in tema di dolo specifico del furto: le Sezioni Unite hanno confermato che il fine di profitto può consistere anche in uno scopo non patrimoniale, principio che la Cassazione ha ritenuto coerente con la decisione sulla responsabilità penale (ma che non ha inciso sull'annullamento per prescrizione).
Massime di principio
- La rinuncia alla prescrizione deve essere espressa e specifica; non si può desumerla per equivalenza dagli atti processuali o dalle condotte difensive.
- Se il termine di prescrizione è decorso prima della decisione e non è stata validamente espressa una rinuncia, la Corte di Cassazione annulla la sentenza di condanna per estinzione del reato anche senza rinvio.
- L'annullamento della condanna penale per prescrizione non implica necessariamente l'annullamento automatico delle statuizioni civili: il giudice di legittimità può confermare la liquidazione del danno se adeguatamente motivata.
- Nelle impugnazioni relative al risarcimento, le censure generiche sull'eccessività del danno devono essere supportate da argomentazioni concrete e specifiche; il danno non patrimoniale può essere liquidato anche oltre il mero costo storico dei beni sottratti.
- La valutazione dell'elemento soggettivo del reato (fine di profitto nel furto) può ammettere motivazioni non strettamente patrimoniali, alla luce dei più recenti orientamenti delle Sezioni Unite, ma ciò non preclude il sindacato sulla correttezza della qualificazione fattuale e giuridica nel singolo caso.
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