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Sentenza

Sentenza n. 4252/2026 - Napoli, Sezione 6

per la declaratoria di illegittimità dell'inerzia serbata dall'Ente comunale sull'istanza di accesso agli atti e documenti amministrativi, formulata a mezzo PEC in data 25.02.2026;

Giustizia amministrativa202602355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto del Comune di Aversa sull’istanza di accesso documentale del 25 febbraio 2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, destinatario di un’intimazione ad adempiere per euro 21.760,33 relativa a canoni di entrate patrimoniali e fondata su un accertamento esecutivo, nonché di un successivo pignoramento e di un’ordinanza di sgombero dell’alloggio ERP, ha dedotto di non aver ricevuto gli atti presupposti e di non poter verificare la fondatezza della pretesa, la regolarità delle notificazioni, la prescrizione e i termini di decadenza. Ha presentato al Comune e al concessionario della riscossione un’istanza di accesso ex artt. 22 ss. l. n. 241/1990, chiedendo documentazione sulla posizione debitoria, l’accertamento esecutivo, le diffide e messe in mora, nonché le relative relazioni di notifica. Il Comune non ha riscontrato l’istanza entro trenta giorni, formando il silenzio-rigetto. Nel giudizio ex art. 116 c.p.a. il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione passiva rispetto agli atti del concessionario, la natura elaborativa della richiesta relativa alla situazione debitoria, l’irrilevanza dell’accesso per la disciplina dell’estratto di ruolo, il carattere emulativo della domanda e il condizionamento dell’accesso alla pendenza di altri giudizi. Nelle more del processo il Comune ha trasmesso parte della documentazione, ma non le prove di notificazione di quattro diffide e messe in mora, espressamente richieste dal ricorrente.

La decisione

Il TAR ha ritenuto tempestivo il ricorso, proposto entro trenta giorni dalla formazione del silenzio-rigetto, e ha riconosciuto l’interesse diretto, concreto e attuale del ricorrente, poiché la documentazione era direttamente collegata alla sua posizione debitoria e funzionale alla verifica della prescrizione, dei termini e della regolarità delle notificazioni. Ha respinto tutte le eccezioni del Comune. L’ente impositore è tenuto a garantire l’accesso anche agli atti materialmente detenuti dal concessionario, non potendo il rapporto di delegazione eludere il diritto di accesso. La richiesta riguardava documenti già esistenti e determinati, non un’attività di elaborazione di dati. La disciplina dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo non preclude l’autonomo diritto di accesso, né il giudice dell’accesso deve anticipare valutazioni sulla proponibilità o fondatezza di eventuali azioni di merito. L’istanza non era emulativa e poteva essere proposta anche in assenza di un diverso giudizio. Poiché il riscontro successivo del Comune era rimasto incompleto, il TAR ha accertato l’illegittimità del silenzio e il diritto all’ostensione delle relazioni di notifica, degli avvisi di ricevimento o delle relate telematiche relativi a quattro specifiche diffide e messe in mora. Ha ordinato al Comune di consentire visione ed estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza; ove i documenti non esistano o non siano reperibili, l’ente dovrà rilasciare una formale attestazione sottoscritta dal responsabile del procedimento. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

    Il diritto di accesso documentale richiede una correlazione concreta tra la documentazione richiesta e una posizione giuridicamente tutelata; il nesso strumentale è valutato in senso ampio, senza anticipare il giudizio sulla fondatezza di eventuali azioni ulteriori.

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    L’interesse all’accesso del contribuente sussiste quando i documenti riguardano direttamente la sua posizione debitoria e sono funzionali alla difesa, anche per verificare notificazioni, prescrizione e decadenza.

  • art. 22, comma 1, lett. e), l. 241/1990

    i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario

    L’ente impositore deve assicurare l’ostensione degli atti inerenti alla propria attività amministrativa anche se materialmente detenuti dal concessionario della riscossione.

  • art. 25, comma 2, l. 241/1990

    Il mancato riscontro entro trenta giorni determina il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Il ricorso avverso il silenzio-rigetto deve essere proposto entro trenta giorni dalla sua formazione.

  • art. 116, commi 1 e 4, c.p.a.

    Il giudice può accertare il diritto di accesso e ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti ancora non ostesi, fissando il termine per l’adempimento.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione

    Le prove della notificazione devono essere esibite al contribuente quando esistenti; il termine di conservazione non determina automaticamente la perdita del diritto di accesso, sicché, se la documentazione esiste, deve essere esibita.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973

    La disciplina dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo non preclude l’autonomo esercizio del diritto di accesso documentale.

Massime di principio

  • Il contribuente ha un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti relativi alla propria posizione debitoria e alle prove delle notificazioni degli atti presupposti, anche quando l’accesso sia funzionale a valutare se promuovere ulteriori azioni giudiziarie.
  • Nel giudizio sull’accesso il giudice deve verificare i presupposti del diritto ostensivo senza anticipare valutazioni sull’ammissibilità o sulla fondatezza delle eventuali azioni di merito che il richiedente potrebbe intraprendere sulla base dei documenti acquisiti.
  • L’ente impositore resta tenuto a garantire l’accesso agli atti della propria attività amministrativa anche quando tali atti siano materialmente detenuti dal concessionario della riscossione; il rapporto organizzativo o contrattuale con il concessionario non può eludere il diritto di accesso.
  • Non costituisce richiesta di elaborazione di dati l’istanza che individui documenti amministrativi già formati e determinati per tipologia, data o numero, anche se la documentazione è detenuta dal concessionario dell’ente.
  • Le relazioni di notifica e gli avvisi di ricevimento sono documenti distinti e necessari per verificare la regolarità delle notificazioni, la prescrizione, la decadenza e la possibilità di opposizione; se esistenti, devono essere esibiti al contribuente. Se non esistenti o irreperibili, l’amministrazione deve attestarlo formalmente tramite il responsabile del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSilenzio della pubblica amministrazioneTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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