Cassazione Penale, Sentenza n. 3756/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, e 368, comma 1, c.p. per avere attribuito a Giuseppe Rando, pur sapendolo innocente, la titolarita di un assegno mediante una denuncia di smarrimento inesatta. In cassazione la difesa deduceva: vizio di motivazione e travisamento della prova per la valutazione delle dichiarazioni di Porcino e della documentazione relativa allassegno; che la Zarcone aveva avuto solo un ruolo secondario e che non era provata la sua consapevolezza dellinnocenza di Rando; nonche la mancata pronuncia della Corte di appello sulla richiesta di applicazione dellart. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) formulata in udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente valutato le dichiarazioni e gli elementi probatori, motivando la non attendibilita delle affermazioni di Porcino e la responsabilità della ricorrente senza vizi logici manifeste. Quanto alla richiesta riferita allart. 131-bis c.p., la Cassazione ha osservato che la mancata pronuncia sul rilievo generico non e rimediabile in sede di legittimità quando il motivo sia generico e quindi inammissibile. Per effetto del rigetto, la ricorrente e stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dellart. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, cod. pen.
Riferimento alla partecipazione o al concorso di persone nel reato; usato per qualificare le modalita di responsabilita nellambito della denuncia falsa.
art. 368, comma 1, cod. pen.
Norma che punisce la denuncia o la querela fatta con falsa indicazione di circostanze; interpretata come fattispecie applicabile alla denuncia di smarrimento dellassegno ritenuta mendace.
art. 131-bis, cod. pen.
Norma sulla particolare tenuità del fatto; la Corte ha rilevato che la richiesta formulata in termini generici in udienza non e stata adeguatamente sviluppata e che i profili generici di motivazione non costituiscono base ammissibile per il ricorso per cassazione.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali a seguito di rigetto del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022
Principio secondo cui i motivi generici di doglianza non sono rimessi alla cognizione della Corte di cassazione quando siano formulati in termini generici e privi di specificita argomentativa.
Massime di principio
- La valutazione della attendibilita delle dichiarazioni testimoniali e una valutazione di merito affidata al giudice di merito: per impugnare tale valutazione in Cassazione e necessario dimostrare specifici vizi logici o giuridici, non mere contrapposizioni di versione.
- Per ottenere lapplicazione dellart. 131-bis c.p. e necessario formulare in modo specifico e documentato la richiesta, con elementi che consentano al giudice di motivare; istanze generiche rischiano di essere inammissibili in sede di legittimità.
- Il travisamento della prova va contestato con indicazione puntuale degli elementi probatori ritenuti erroneamente valutati e della realta probatoria contraria; asserzioni generiche di contraddizione non sono sufficienti in Cassazione.
- La qualita e il ruolo della persona nellambito del fatto (per esempio ruolo secondario) possono influire sulla determinazione della pena e sulle circostanze attenuanti, ma non escludono automaticamente la responsabilita penale quando il giudice ritenga provata la consapevolezza del fatto.
- La condanna per falsa denuncia richiede la prova che limputato abbia agito con consapevolezza della falsita delle affermazioni relative allaltrui responsabilita; la mera formulazione di dubbi o inesattezze non basta senza la prova dellintento menzognero.
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