Sentenza n. 3527/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 22 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza del 22 settembre 2025, diretta a ottenere il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per formalizzare la relativa richiesta. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere secondo le rispettive competenze, la condanna a provvedere entro trenta giorni e, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. Nel corso del giudizio la sede diplomatica ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzandolo al 16 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, poiché aveva determinato l’attivazione del procedimento per il rilascio del visto. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione del periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché del comportamento collaborativo dell’amministrazione, che si era attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche tenuto conto dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione e consente, in caso di persistente inerzia, la richiesta di nomina di un commissario ad acta.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa fatta valere in giudizio sia stata integralmente soddisfatta nel corso del processo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a., la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto, quando soddisfa integralmente la pretesa concretamente azionata, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda di visto integra l’attivazione del procedimento amministrativo per il rilascio del visto, quando tale fissazione costituiva l’adempimento richiesto con il ricorso contro il silenzio.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la possibilità di compensare le spese di lite, valutando la durata dell’inerzia, il tempo intercorso tra l’istanza e la notificazione del ricorso e il comportamento complessivo dell’amministrazione; il contributo unificato può tuttavia essere posto a carico dell’amministrazione.
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