Sentenza n. 6167/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento - del decreto della Questura di Roma del 5 gennaio 2023, con il quale è stata disposta la sospensione per giorni dieci della licenza di somministrazione di alimenti e bevande e di esecuzioni musicali e trattenimenti danzanti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito. Non è stata quindi esaminata la legittimità del decreto questorile né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità e delle circostanze della controversia.
Atto impugnato: decreto della Questura di Roma che ha sospeso per dieci giorni la licenza di somministrazione di alimenti e bevande e di esecuzioni musicali e intrattenimenti danzanti
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto della Questura di Roma del 5 gennaio 2023, con il quale era stata disposta la sospensione per dieci giorni della licenza relativa all’attività svolta presso il proprio locale. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Con memoria del 20 febbraio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito della controversia.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione allo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; non fonda la dichiarazione di improcedibilità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte ricorrente e dei soggetti citati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell’oscuramento disposto dalla sentenza.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione nel merito determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, quando non residui un’utilità concreta e attuale nella decisione giudiziale.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, il giudice non procede all’esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l’atto amministrativo impugnato.
- La peculiarità e le circostanze della controversia possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
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