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Sentenza

Sentenza del 04/03/2015 n. 779 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - LISTA FALCIANI - Utilizzabilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato gli avvisi relativi agli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007, con cui erano stati accertati maggiori redditi IRPEF presumibilmente derivanti da disponibilità finanziarie detenute all’estero e non dichiarate. Ha contestato, tra l’altro, l’applicabilità retroattiva dell’art. 12, comma 2, del D.L. 78/2009, la carenza di prova e di documentazione, l’omessa allegazione del PVC e, soprattutto, l’inutilizzabilità dei dati della cosiddetta "Lista Falciani", poiché originati da documenti trafugati da un dipendente di una banca svizzera e trasmessi alle autorità francesi e poi italiane.

La decisione

La Commissione ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformato la decisione della CTP, confermando integralmente gli avvisi di accertamento. Ha ritenuto l’art. 12, comma 2, del D.L. 78/2009 una norma procedurale, applicabile anche ai periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore. Ha inoltre ritenuto utilizzabili i dati della Lista Falciani, poiché l’eventuale illecito di sottrazione dei dati era stato commesso all’estero da un cittadino straniero e non era perseguibile in Italia ai sensi dell’art. 7 c.p.; tale illecito, quindi, non incideva sull’attività dell’Amministrazione finanziaria italiana, che aveva acquisito le informazioni tramite i canali ufficiali di cooperazione internazionale. Il contribuente, inoltre, non aveva contestato in modo specifico né l’effettiva disponibilità delle somme né i calcoli dell’Ufficio. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 2, D.L. 78/2009

    Prevede il raddoppio dei termini per l’accertamento in relazione ad attività finanziarie detenute in Stati o territori esteri.

    La norma è stata qualificata come procedurale e non sostanziale; pertanto, secondo la sentenza, può applicarsi anche a periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore, purché ancora accertabili.

  • Art. 4, commi 1, 2 e 3, D.L. 167/1990, convertito dalla L. 227/1990

    Disciplina gli obblighi dichiarativi relativi alle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, mediante il quadro RW.

    L’omessa indicazione delle attività estere nel quadro RW costituisce violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e consente all’Ufficio di procedere ai conseguenti accertamenti.

  • Art. 6 D.L. 167/1990

    È stato richiamato dall’Ufficio in relazione alla determinazione delle attività estere e delle relative conseguenze fiscali.

  • Art. 31-bis D.P.R. 600/1973

    Disciplina la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le amministrazioni finanziarie.

    L’acquisizione delle informazioni tramite l’Amministrazione fiscale francese e i canali di cooperazione internazionale è stata ritenuta formalmente legittima.

  • Art. 41 D.P.R. 600/1973

    In caso di omessa dichiarazione, l’Ufficio determina il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, anche mediante presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

    La norma consente all’Amministrazione di fondare l’accertamento su informazioni raccolte attraverso fonti estere e su elementi presuntivi, soprattutto in presenza di omessa dichiarazione.

  • Art. 7 c.p.

    La sentenza ha ritenuto che il reato ipotizzato per la sottrazione dei dati, commesso all’estero da uno straniero, non rientrasse tra i reati perseguibili in Italia ai sensi dell’articolo; per questo l’eventuale illiceità originaria non avrebbe prodotto effetti sull’utilizzabilità fiscale in Italia.

  • Direttiva 77/799/CEE

    È stata richiamata quale base dello scambio di informazioni fiscali tra gli Stati membri, ritenuto idoneo a legittimare la trasmissione dei dati all’Italia.

  • Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia del 5 ottobre 1989, ratificata con L. 20/1992

    Ha costituito un ulteriore fondamento giuridico della cooperazione informativa tra le autorità fiscali francese e italiana.

  • Art. 13-bis D.L. 79/2009

    È stato richiamato in relazione allo scudo fiscale di cui il contribuente si era avvalso, elemento considerato dalla Commissione nel contesto della valutazione complessiva della vicenda.

Massime di principio

  • Le informazioni fiscali provenienti dall’estero possono essere utilizzate dall’Amministrazione italiana se acquisite tramite canali ufficiali di cooperazione internazionale, anche quando si deduca che la fonte originaria dei dati sia stata illecita.
  • L’eventuale illecito commesso nello Stato estero non determina automaticamente l’inutilizzabilità dei dati in Italia: occorre verificare se l’illecito sia imputabile all’autorità italiana, se sia perseguibile secondo la legge italiana e se la trasmissione sia avvenuta nell’ambito di una procedura internazionale prevista dalla legge.
  • Il raddoppio dei termini previsto dall’art. 12, comma 2, del D.L. 78/2009 è stato interpretato come disciplina procedurale e può quindi applicarsi a periodi d’imposta precedenti, purché i termini ordinari non fossero già scaduti alla data di entrata in vigore.
  • In materia di attività finanziarie estere non dichiarate, l’Ufficio può utilizzare dati bancari, informazioni estere e presunzioni per ricostruire il reddito, soprattutto quando il contribuente non contesti specificamente l’esistenza delle disponibilità o la correttezza dei calcoli.
  • La contestazione dell’accertamento deve essere concreta e specifica: non è normalmente sufficiente affermare in astratto l’inutilizzabilità della fonte, senza contestare l’attribuzione dei conti, la titolarità delle somme, i movimenti finanziari o il calcolo della maggiore base imponibile.

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