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Ordinanza

Ordinanza n. 1186/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente: in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, stante la regolare preiscrizione e trasmissione della richiesta mediante il portale ufficiale ministeriale Universitaly, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di Commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202513244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell’Amministrazione sul procedimento finalizzato al rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione in relazione alla procedura per il rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, avviata dopo la preiscrizione e la trasmissione della richiesta mediante il portale Universitaly e previa formalizzazione della domanda presso l’Ambasciata. Ha chiesto la condanna dell’Amministrazione a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. Nelle more dell’esame dell’istanza cautelare, il MAECI ha comunicato che la sede diplomatica di Islamabad aveva convocato il ricorrente per formalizzare l’istanza di visto.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto decisivo che la Rappresentanza diplomatica italiana a Islamabad avesse già riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento e convocato il ricorrente per la formalizzazione dell’istanza di visto. La pronuncia riguarda la sola fase cautelare e non contiene una decisione definitiva sull’eventuale illegittimità del silenzio né sul rilascio del visto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata respinta perché, nelle more della sua trattazione, è venuto meno l’interesse a ottenere la misura cautelare, essendo stata fissata la convocazione presso la sede diplomatica per la formalizzazione dell’istanza di visto.

Massime di principio

  • La domanda cautelare diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more della sua trattazione, l’amministrazione adotta una condotta idonea a soddisfare l’esigenza cautelare concretamente dedotta, quale la convocazione dell’interessato per formalizzare l’istanza amministrativa.
  • La convocazione dell’interessato presso una sede diplomatica per la formalizzazione della domanda di visto non equivale al rilascio del visto e non determina, da sola, una decisione definitiva sull’eventuale illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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