Cassazione Civile, Ordinanza n. 24015/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da due decreti ingiuntivi ottenuti da un raggruppamento di imprese per il pagamento di somme dovute a titolo di corrispettivo per la fornitura e posa in opera di attrezzature, arredi, impianti illuminotecnici e macchina scenica relativi al restauro e recupero funzionale del teatro Petruzzelli. I soggetti pubblici proposero opposizione sostenendo, tra l'altro, la loro estraneità al rapporto, la nullità dei contratti integrativi per difetto di copertura finanziaria e l'inammissibilità delle domande restitutorie e di arricchimento. La Corte d'appello rigettò l'appello delle imprese, confermando la nullità dei contratti per mancata copertura finanziaria e negando l'azione di indebito e quella di arricchimento senza causa. In cassazione le imprese dedussero nove motivi: erroneo assorbimento di questioni preliminari, errata applicazione delle norme sulla copertura finanziaria e sulla nullità, omesso esame dei decreti e dei finanziamenti regionali/UE, illegittima declaratoria di inammissibilità dell'accertamento di nullità e delle domande ex artt. 2033 e 2041 c.c.; in particolare sostennero che l'indebito sarebbe stato proponibile in equivalente e che l'arricchimento sussisteva, anche perché il teatro era stato collaudato e reso pienamente utilizzabile.
La decisione
La Corte ha rigettato i motivi dal primo al ottavo, dichiarando infondati o inammissibili i relativi profili, ma ha accolto il nono motivo. Ha confermato che le censure sulla copertura finanziaria miravano a un riesame del fatto e che, per prestazioni di facere rese in esecuzione di contratti nulli, non è esperibile l'azione di indebito oggettivo ma, in presenza dei presupposti, solo l'azione generale di arricchimento. Ha però cassato la sentenza d'appello nella parte in cui aveva escluso l'azione ex art. 2041 c.c. solo perché l'utilitas era stata conseguita dal proprietario del teatro e non dai convenuti pubblici: secondo la Corte, l'arricchimento indiretto può rilevare anche quando sia realizzato dalla pubblica amministrazione o dal terzo a titolo gratuito. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d'appello per nuovo esame sulla domanda di arricchimento senza causa e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 5, comma 3, L. n. 225/1992
richiamato per indicare il potere del Commissario delegato di stipulare i contratti nell'ambito dell'emergenza
art. 20, comma 1, L. n. 468/1978
richiamato come norma che impone di impegnare e ordinare spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio
art. 97 Cost.
evocato quale fondamento del principio di equilibrio e corretto uso delle risorse pubbliche
art. 81 Cost.
richiamato in collegamento con il principio di equilibrio di bilancio
art. 2033 c.c.
la Corte ribadisce che l'indebito oggettivo ha natura restitutoria e non è proponibile per prestazioni di facere non ripetibili
art. 2041 c.c.
l'azione di arricchimento senza causa è rimedio sussidiario; può operare anche in caso di arricchimento indiretto nei limiti indicati dalla giurisprudenza, specie se l'arricchimento è realizzato dalla P.A. o dal terzo a titolo gratuito
art. 1418 c.c.
richiamato in tema di nullità del contratto per violazione di norme imperative
art. 1343 c.c.
richiamato con riguardo all'illiceità della causa, poi ritenuta non decisiva nei motivi di ricorso
art. 1421 c.c.
richiamato in relazione all'interesse all'accertamento della nullità
art. 345 c.p.c.
richiamato per la valutazione dell'ammissibilità di domande nuove in appello
art. 2697 c.c.
non espressamente richiamato ma implicito nei profili di prova della copertura finanziaria e dell'utilitas
art. 2041, comma 1, c.c.
base della domanda subordinata di arricchimento senza causa
Massime di principio
- Quando una sentenza d'appello decide su una questione logicamente preliminare e tale decisione rende comunque inutile l'esame di altri motivi, l'assorbimento è legittimo se la trattazione degli ulteriori motivi non potrebbe modificare l'esito complessivo della controversia.
- Le censure che contestano l'accertamento della mancata copertura finanziaria e la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione se mirano soltanto a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio.
- Per prestazioni contrattuali aventi ad oggetto un facere, l'azione di indebito oggettivo non è il rimedio appropriato, perché non vi è una prestazione materialmente restituibile; in tali casi, se ne ricorrono i presupposti, può agire solo l'azione generale di arricchimento senza causa.
- L'azione di arricchimento senza causa ha natura sussidiaria, ma non è esclusa automaticamente dal fatto che il vantaggio economico sia stato conseguito da un soggetto diverso dal destinatario immediato della prestazione, potendo rilevare anche l'arricchimento indiretto nei casi in cui esso sia riferibile alla pubblica amministrazione o sia acquisito dal terzo a titolo gratuito.
- Ai fini dell'art. 2041 c.c., l'assenza di un titolo giuridico valido ed efficace in capo al beneficiario e la prova dell'utilitas derivante dalla prestazione resa sono elementi centrali; il collaudo positivo e la concreta utilizzabilità dell'opera possono costituire indice del vantaggio conseguito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23902/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23906/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23907/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23909/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23913/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23915/2023 del 07/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →