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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29266/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado, deducendo un unico motivo di vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale. In sostanza, il ricorso riproponeva le medesime censure già svolte in appello, mirando a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una valutazione più favorevole delle prove, in particolare rispetto al ruolo assunto all'interno del circolo ricreativo e alla sua qualità di socio e gestore di fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente fattuali e volte a sollecitare una rivalutazione del compendio istruttorio già esaminato dai giudici di merito, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato, ai fini delle conseguenze economiche, l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • artt. 110 c.p.

    Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato per qualificare la partecipazione dell'imputato ai fatti contestati.

  • art. 4, comma 4-bis, L. n. 401 del 1989

    Norma di riferimento per la riqualificazione del capo A), relativa all'esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa.

  • art. 17 R.D. n. 773 del 1931

    Richiamato per la contestazione relativa all'omessa esposizione della tabella dei giochi d'azzardo e proibiti all'interno del locale.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio mediante la mera riproposizione di censure già esaminate dai giudici di merito, quando il ricorso si risolva in una richiesta di diversa lettura dei fatti.
  • Il vizio di motivazione non può essere validamente dedotto se la censura tende, in realtà, a una rivalutazione del merito e non evidenzia reali illogicità o mancanze argomentative della sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella causa di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La presenza dell'imputato nel punto operativo del locale, unita all'assenza di altri soggetti con funzioni gestorie al momento del controllo, può essere valorizzata dal giudice di merito quale indice della gestione di fatto dell'attività illecita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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