Sentenza n. 1537/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento del silenzio inadempimento in ordine all'istanza di accesso, presentata il 7.11.2025, avente ad oggetto la visione delle licenze edilizie n. 391 del 1932 e n. 160 del 1938;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza di accesso alle licenze edilizie n. 391 del 1932 e n. 160 del 1938
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio mantenuto dal Comune di Napoli sull'istanza di accesso del 7 novembre 2025, avente a oggetto la visione di due licenze edilizie. Il Comune aveva inizialmente comunicato soltanto la trasmissione dell'istanza allo Sportello Unico dell'Edilizia. Dopo la proposizione del ricorso, lo Sportello ha riscontrato l'istanza attestando che la licenza n. 160 risultava riferibile all'anno 1937, ma che la relativa pratica non era reperibile nonostante le ricerche effettuate; quanto alla licenza n. 391 del 1932, ha dichiarato di non disporre dei registri di quell'anno e ha riferito che prima del 1935 non sarebbe stato richiesto il rilascio di un titolo edilizio. Alla camera di consiglio la ricorrente, preso atto del riscontro, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito, chiedendo tuttavia la condanna del Comune alle spese.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in ragione della dichiarazione resa dalla ricorrente dopo il riscontro dell'amministrazione. Il Collegio ha escluso che l'improcedibilità potesse essere riferita alla sola trasmissione dell'istanza allo Sportello Unico, poiché tale trasmissione non aveva fatto cessare l'inerzia dell'amministrazione. Il rigetto tacito si era formato decorso il termine di trenta giorni previsto dall'art. 116, comma 1, c.p.a.; il riscontro effettivo dello Sportello Unico, successivo alla notificazione del ricorso e all'instaurazione della lite, aveva determinato le condizioni per la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. Applicando la regola della soccombenza virtuale, il TAR ha condannato il Comune di Napoli al pagamento di € 750,00 per spese e compensi, oltre accessori e restituzione del contributo unificato ove versato, con attribuzione ai difensori antistatari ex art. 93 c.p.c.
Norme richiamate
art. 116, comma 1, c.p.a.
decorso il termine di trenta giorni dalla stessa
Il decorso del termine di trenta giorni sull'istanza di accesso determina la formazione del rigetto tacito; una mera trasmissione interna dell'istanza per competenza non equivale a riscontro e non elimina l'inerzia rilevante ai fini processuali.
art. 93 c.p.c.
con attribuzione ai difensori antistatari
Consente l'attribuzione delle spese liquidate ai difensori che si siano dichiarati antistatari.
Massime di principio
- La mera trasmissione interna di un'istanza di accesso all'ufficio ritenuto competente non costituisce un riscontro sostanziale e non fa cessare l'inerzia dell'amministrazione ai fini del giudizio avverso il silenzio.
- Nel giudizio ex art. 116 c.p.a., il sopravvenuto riscontro dell'amministrazione può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, anche quando intervenga dopo la notificazione del ricorso e l'instaurazione della lite.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse a seguito di un riscontro amministrativo tardivo, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale a carico dell'amministrazione, se l'inerzia ha reso necessaria la proposizione del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 523/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 524/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 518/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 448/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 449/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 450/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →