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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21914/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per IMU/TASI su due immobili siti nel territorio comunale, contigui e separatamente accatastati in categoria A/2, che i proprietari sostenevano costituire un’unica abitazione principale del nucleo familiare. La Commissione tributaria regionale aveva annullato gli avvisi ritenendo applicabile l’esenzione per abitazione principale all’intero compendio, valorizzando l’uso unitario dei beni. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d.l. 201/2011, assumendo che la CTR avesse esteso illegittimamente l’esenzione IMU oltre i limiti testuali della norma. Secondo il ricorrente, la disciplina IMU richiede che l’abitazione principale sia un’unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto come tale, sicché non sarebbe consentito attribuire il beneficio a più unità immobiliari contigue, ancorché di fatto unificate e utilizzate come abitazione principale; di conseguenza, solo uno dei due immobili poteva beneficiare dell’esenzione, mentre l’altro doveva essere assoggettato a imposta e sanzioni.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Comune, cassando la sentenza della CTR. Ha ritenuto che, in materia di IMU, l’esenzione per abitazione principale possa essere riconosciuta soltanto ad un’unica unità immobiliare, in base al chiaro tenore letterale dell’art. 13, comma 2, d.l. 201/2011. Ha escluso l’applicabilità all’IMU dell’orientamento formatosi in tema di ICI, che ammetteva il beneficio per più unità contigue di fatto unite e utilizzate come abitazione principale, osservando che la disciplina IMU ha introdotto un parametro più rigoroso e oggettivo, ancorato alla risultanza catastale. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario dei contribuenti contro gli avvisi di accertamento. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e ha condannato i controricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    violazione di legge e falsa applicazione di norme di diritto

    è la norma processuale invocata per censurare l’errore di diritto della sentenza impugnata

  • art. 13 del d.l. 201/2011

    l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ...; per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare

    l’esenzione IMU è limitata ad una sola unità immobiliare, con rilevanza decisiva della qualificazione catastale e della configurazione dell’immobile come unica unità

  • art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 24 dicembre 2011, n. 214

    abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare

    la Corte lo interpreta nel senso che l’agevolazione non può estendersi a più immobili contigui di fatto unificati

  • art. 1 del d.l. n. 93 del 2008

    trasformatasi in totale esenzione, dal 2008

    richiamato come antecedente storico dell’agevolazione ICI, non applicato alla disciplina IMU

  • art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992

    la detrazione ... una sola volta per tutte le unità

    richiamato in tema ICI come regola di detrazione una tantum, non estesa alla fattispecie IMU

  • d.lgs. n. 504 del 1992

    richiamato quale disciplina ICI/antecedente normativo dell’orientamento giurisprudenziale non trasponibile all’IMU

Massime di principio

  • In materia di IMU, l’esenzione per abitazione principale ha natura di norma agevolativa di stretta interpretazione e non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
  • Ai fini dell’esenzione IMU rileva in modo decisivo che l’immobile sia una unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto come tale; la mera utilizzazione di fatto come abitazione principale di più unità contigue non consente di estendere il beneficio.
  • L’orientamento formatosi in tema di ICI sul complesso immobiliare di fatto unitario non è automaticamente trasferibile alla disciplina IMU, che presenta un testo normativo più restrittivo e ancorato alle risultanze catastali.
  • Quando i contribuenti sono proprietari di più unità immobiliari separatamente censite, solo una può essere qualificata come abitazione principale ai fini IMU; le ulteriori unità restano imponibili secondo l’aliquota ordinaria.
  • In presenza di un quadro normativo chiaro sull’esenzione IMU, non sussiste una situazione di oggettiva incertezza idonea a escludere le sanzioni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

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