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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1114/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per i reati previsti dagli artt. 582 e 583, comma 1, n. 2 c.p. (capo A, lesioni) e 635, comma 2 in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. (capo C, danneggiamento con esposizione alla pubblica fede), articolando quattro motivi: 1) il fatto di danneggiamento sarebbe un "reato aberrante" ai sensi dell'art. 83 c.p. e dunque il dolo sarebbe escluso (atto meramente colposo/accidentale); 2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) in considerazione del comportamento provocatorio della persona offesa; 3) mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione per stato d'ira (art. 62 n. 2 c.p.), atteso che l'imputato avrebbe reagito a precedenti comportamenti minacciosi della vittima; 4) vizio processuale per esercizio dell'azione penale senza la condizione di procedibilità in relazione al reato di danneggiamento. Gli argomenti di fatto richiamano, tra l'altro, le dichiarazioni testimoniali (SIT) di Vinci Guido e la dinamica secondo la quale il vaso lanciato dall'imputato avrebbe colpito l'autovettura del terzo poiché la vittima si era scansata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza. Motivazioni principali: il primo e il quarto motivo sono inammissibili perché la questione di diritto relativa alla qualificazione del fatto (art. 83 c.p.) e la dedotta mancanza di condizione di procedibilità non erano state dedotte in appello, per cui non potevano essere esaminate in cassazione senza accertamenti di fatto (richieste dagli artt. 606, comma 3 e 609, comma 2 c.p.p.). Il secondo motivo è inammissibile perché la valutazione circa le circostanze attenuanti generiche è giudizio di fatto adeguatamente motivato dalla Corte territoriale e quindi non sindacabile in cassazione. Il terzo motivo è manifestamente infondato: la Corte d'appello ha ritenuto che la reazione dell'imputato fosse sproporzionata (percosse gravi e successivo lancio di un grosso vaso), esorbitando da una semplice reazione e configurando una "nuova ideazione di reato", così escludendo l'attenuante della provocazione. Conseguenze: confermata l'inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 83 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come chiave per qualificare il danneggiamento come "reato aberrante" e quindi escludere il dolo; la Corte osserva che la questione non era stata sollevata in appello e richiederebbe accertamenti di fatto, per cui non è esaminabile in Cassazione.

  • artt. 582, 583, comma 1, n. 2 cod. pen.

    Norme cui sono ascritte le condotte lesive (capo A); la sentenza di merito ha ritenuto provata la gravità delle lesioni e la responsabilità dell'imputato.

  • art. 635, comma 2 e art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.

    Articolo relativo al danneggiamento con esposizione alla pubblica fede (capo C). La Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'elemento dell'esposizione alla pubblica fede; la Cassazione rileva che tale questione non era devoluta dal ricorrente in appello e quindi il motivo processuale è inammissibile.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte precisa che la sussistenza di tali circostanze è valutazione di fatto riservata al giudice del merito e, se adeguatamente motivata, non sindacabile in Cassazione.

  • art. 62 n. 2 cod. pen.

    Attenuante per aver agito in stato d'ira determinato dall'altrui ingiusto comportamento (provocazione). La Corte conferma che non si applica quando la reazione sia talmente sproporzionata da escludere lo stato d'ira o il nesso causale tra offesa e reazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite formale alla enunciazione dei motivi di ricorso: il ricorso è presentato nei limiti stabiliti da tale norma.

  • art. 606, comma 3 e art. 609, comma 2 cod. proc. pen.

    Principio che impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare questioni di fatto o nuove quaestiones iuris non devolute al giudice d'appello; giustifica il rigetto dei motivi che richiederebbero accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Le questioni di fatto e le deduzioni probatorie devono essere tempestivamente e chiaramente sollevate nei gradi di merito (in particolare in appello): se sono sollevate per la prima volta in Cassazione sono inammissibili perché richiedono accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità.
  • La valutazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) è un giudizio di fatto del giudice del merito; se la motivazione è congrua e non contraddittoria, la Cassazione non può rimetterne in discussione l'esito.
  • L'attenuante della provocazione (art. 62 n. 2) non opera quando la reazione dell'imputato è talmente sproporzionata rispetto all'offesa da far ritenere che non si sia in stato d'ira o che non sussista il nesso causale: reazioni "esorbitanti" o una successiva "nuova ideazione di reato" escludono l'attenuante.
  • Le questioni di diritto che implicano accertamenti di fatto (es. qualificazione dell'evento come reato aberrante) devono essere affrontate già in appello; altrimenti restano precluse in Cassazione.
  • Le contestazioni di carattere processuale sulla condizione di procedibilità devono essere sollevate nei termini e nei gradi previsti; la mancata devoluzione al giudice d'appello comporta l'inammissibilità in Cassazione.

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