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Sentenza

Sentenza del 09/07/2015 n. 1257 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ires - Base imponibile - Deducibilità delle perdite su crediti - Presupposti - Legge n. 147/2013 art. 1 comma 160 lett. b).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità, ai fini IRES, delle perdite su crediti e l'interpretazione dei requisiti di certezza e precisione previsti dall'art. 66, comma 3, del DPR 917/1986. Il principio affermato è che tali requisiti non ricorrono soltanto quando il creditore dimostri di avere esperito tutte le procedure possibili per il recupero del credito, ma anche quando siano provati con certezza e precisione gli elementi posti a fondamento della rilevazione della perdita. La Legge n. 147/2013 ha inoltre previsto, per i crediti cancellati dal bilancio nel rispetto dei corretti principi contabili, la deducibilità della perdita senza la necessità di dimostrare separatamente i requisiti di certezza e precisione, purché la cancellazione non sia elusiva.

La decisione

Il principio richiamato è favorevole al contribuente: la perdita su crediti può essere dedotta quando la sua effettiva esistenza e determinazione risultino adeguatamente documentate, anche senza la prova dell'esperimento di ogni possibile azione di recupero. Per i crediti cancellati dal bilancio secondo corretti principi contabili, la normativa consente la deduzione della perdita senza un'ulteriore dimostrazione dei requisiti di certezza e precisione, salvo il carattere elusivo dell'operazione. Il testo non indica tuttavia gli estremi della sentenza né l'esito formale del giudizio.

Norme richiamate

  • DPR 917/1986, art. 66, comma 3

    requisiti di "certezza e precisione"

    La deduzione della perdita su crediti è ammessa quando il contribuente dimostri con elementi oggettivi e documentati sia l'esistenza della perdita sia le ragioni e gli elementi economici che ne giustificano la rilevazione; non è indispensabile provare l'esperimento di ogni possibile procedura di recupero.

  • Legge n. 147/2013, art. 1, comma 160, lett. b)

    in caso di cancellazione di un credito dallo stato patrimoniale

    La cancellazione contabile del credito effettuata in conformità ai corretti principi contabili consente la deduzione fiscale della relativa perdita senza la necessità di dimostrare autonomamente i requisiti di certezza e precisione, purché l'operazione non sia elusiva.

Massime di principio

  • Per dedurre una perdita su crediti non è sempre necessario dimostrare di avere intrapreso tutte le azioni giudiziali o stragiudiziali possibili: è sufficiente provare in modo serio, preciso e documentato gli elementi che rendono la perdita effettiva.
  • La documentazione contabile e commerciale deve consentire di ricostruire il credito, le ragioni della sua irrecuperabilità e il criterio utilizzato per quantificare la perdita.
  • La cancellazione del credito dal bilancio può costituire presupposto per la deduzione fiscale quando è conforme ai principi contabili applicabili e riflette una reale perdita, non un'operazione artificiosa o elusiva.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra la semplice svalutazione del credito, che richiede la prova dei presupposti sostanziali, e la cancellazione contabile correttamente effettuata, per la quale la normativa può riconoscere un effetto probatorio e fiscale più favorevole.
  • L'Amministrazione finanziaria può contestare la deduzione se la perdita non è adeguatamente documentata, se la cancellazione non è giustificata contabilmente oppure se emergono elementi di artificiosità o finalità elusive.

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