Cassazione Penale, Sentenza n. 37361/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha proposto alla Corte di assise una richiesta di inefficacia della sentenza di condanna. La Corte di assise, con ordinanza del 15/01/2024, ha dichiarato la richiesta inammissibile per insussistenza dei presupposti di legge. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza in Cassazione deducendo violazioni degli artt. 438, 441-bis e 442 c.p.p. e degli artt. 24 e 111 Cost., nonché richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.; ha sostenuto che nel 2000 aveva chiesto il rito abbreviato (26/06/2000) e poi aveva rinunciato (22/12/2000), che la separazione delle posizioni e la revoca del rito abbreviato sarebbero state illegittime e che l'ordinanza impugnata non chiarirebbe se la sua domanda era stata ammessa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e perché le questioni proposte attengono alla fase della cognizione e non sono deducibili in sede esecutiva. In particolare la Corte ha rilevato che il ricorso non specifica quale sarebbe la sentenza di cui si chiede l'inefficacia e che la legittimità della revoca del rito abbreviato è questione da dedurre con i mezzi di impugnazione propri della fase processuale di cognizione. In applicazione dell'art. 606, comma 3 c.p.p. il ricorso è stato dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con motivazione anche alla luce del principio relativo alla possibile colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost. n.186/2000).
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione e i requisiti di ammissibilità: la Corte l'ha applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per genericità e difetto di specificità delle censure (art. 606, comma 1) e per l'inammissibilità formale ai sensi del comma 3.
artt. 438, 441-bis, 442 c.p.p.
Norme relative al rito abbreviato e alle questioni connesse alla sentenza nel merito; il ricorrente le ha invocate per censurare la revoca/gestione del rito abbreviato, ma la Corte ha ritenuto tale tema non deducibile in sede esecutiva essendo questione propria della fase di cognizione.
art. 24 Cost.
Garanzia del diritto di difesa evocata dal ricorrente; la Corte non ha esaminato il merito della presunta lesione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni processuali.
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo richiamato dal ricorrente; come per l'art. 24 Cost., la questione non è stata trattata nel merito a causa dell'inammissibilità procedurale.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina le spese processuali in Cassazione e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende: è stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro 3.000.
Corte Cost. n.186/2000
Richiamata come principio che ammette la possibilità di ritenere la colpa nella proposizione dell'impugnazione; la Corte di Cassazione l'ha evocata a fondamento della sanzione pecuniaria inflitta.
Massime di principio
- Le questioni inerenti alla legittimità di atti o provvedimenti adottati nella fase di cognizione (es. ammissione o revoca del rito abbreviato) devono essere dedotte con i mezzi di impugnazione previsti per la fase di cognizione e non in sede esecutiva.
- Un ricorso è inammissibile se generico: occorre individuare chiaramente quale atto o sentenza si contesta e fornire censure specifiche correlate alla decisione impugnata.
- La mancata specificazione della sentenza o del provvedimento di cui si chiede l'inefficacia comporta l'inammissibilità del rimedio in Cassazione per difetto di idoneità della doglianza.
- La proposizione di ricorsi infondati o formulati con negligenza può comportare sanzioni economiche (spese processuali e contributo alla Cassa delle ammende) quando la colpa nella proposizione dell'impugnazione non può essere esclusa.
- Se si contesta la revoca o la gestione di un rito speciale (es. rito abbreviato), il percorso corretto è utilizzare i mezzi di impugnazione ordinari della fase di giudizio, documentando con precisione il provvedimento impugnato e le ragioni di diritto e di fatto.
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