Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1118/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'accertamento del diritto alla percezione dell’indennità mensile di artificiere ex art. 17, D.P.R. n. 56/2022 e per l’annullamento del provvedimento n. M_D A1C41CE REG2024 0011417 del 27.08.2024, notificato il 28.08.2024 e di ogni atto presupposto, collegato e/o conseguente, contenente la richiesta di restituzione delle somme percepite per la c.d. “indennità di artificiere” oltre alla comunicazione di decadenza/revoca de requisiti di cui all’art. 17, comma 1, D.P.R. 56/2022;

Giustizia amministrativa202401729

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: provvedimento di sospensione dell'indennità mensile di artificiere e richiesta di restituzione di 2.600 euro, con comunicazione di decadenza o revoca dei requisiti previsti dall'art. 17 d.P.R. n. 56/2022

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già qualificato EOD di primo livello e impiegato presso una squadra rifornimenti esplosivi e una riservetta munizioni, ha chiesto l'accertamento del diritto all'indennità mensile di artificiere prevista dall'art. 17 d.P.R. n. 56/2022 e l'annullamento dell'atto con cui l'Amministrazione ha sospeso il beneficio e disposto il recupero delle somme già corrisposte. Ha dedotto, da un lato, l'errata o falsa applicazione dell'art. 17, sostenendo di possedere la qualifica richiesta e di svolgere da lungo tempo mansioni connesse al maneggio e al brillamento di esplosivi; dall'altro, l'illegittimità della restituzione, invocando il legittimo affidamento e l'art. 97 Cost. Il beneficio era stato inizialmente riconosciuto e corrisposto in via provvisoria, ma nel 2024 lo Stato Maggiore dell'Esercito aveva individuato le 187 posizioni organiche destinatarie dell'indennità, senza includere quelle del Reggimento di appartenenza del ricorrente. Inoltre, secondo la documentazione acquisita, la precedente qualifica EOD di primo livello era stata superata e sostituita d'ufficio dalla qualifica generica di artificiere, non compresa tra quelle indicate dall'art. 17.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto alla domanda di accertamento, ha interpretato l'art. 17 d.P.R. n. 56/2022 nel senso che l'indennità spetta cumulativamente al personale in possesso di una delle specifiche qualifiche IEDD, CMD o EOD e concretamente impiegato in una posizione organica per la quale tale qualifica sia richiesta, oltre ai docenti con tali qualifiche presso il Centro di Eccellenza Counter IED. Il possesso di una precedente qualifica EOD, la mera qualifica di artificiere e lo svolgimento di mansioni comportanti il maneggio di esplosivi non sono sufficienti. L'indennità ha natura selettiva e non è estesa a tutti gli artificieri o a tutti i militari esposti a rischi connessi agli esplosivi. Il ricorrente non possedeva più una delle qualifiche normativamente previste, non occupava una posizione organica tra quelle individuate dall'Esercito e non rientrava in una delle tre categorie di destinatari indicate dall'Amministrazione. Quanto alla restituzione, il TAR ha ritenuto che le somme fossero state corrisposte provvisoriamente, in attesa di ulteriori determinazioni e verifiche, sicché il ricorrente non poteva vantare un affidamento consolidato ostativo al recupero. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 17 d.P.R. n. 56/2022

    A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ed effettivamente impiegato in posizione organica per la quale è richiesta una di dette qualifiche, è attribuita un'indennità mensile pari a euro 100,00.

    La disposizione richiede il possesso attuale di una delle qualifiche specificamente elencate e l'effettivo impiego in una posizione organica per la quale tale qualifica sia richiesta; non attribuisce il beneficio a tutti gli artificieri né a chi svolga genericamente attività con esplosivi.

  • art. 97 Cost.

    È stato invocato dal ricorrente in relazione al legittimo affidamento, ma il TAR ha escluso che la corresponsione provvisoria dell'indennità potesse consolidare una posizione tutelabile.

Massime di principio

  • L'indennità prevista dall'art. 17 d.P.R. n. 56/2022 spetta soltanto al personale militare che possieda attualmente una delle qualifiche IEDD, CMD o EOD e sia effettivamente impiegato in una posizione organica per la quale una di tali qualifiche sia richiesta; non è sufficiente lo svolgimento di mansioni analoghe, il maneggio di esplosivi o il possesso passato di una diversa qualifica.
  • L'indennità di artificiere prevista dall'art. 17 d.P.R. n. 56/2022 ha natura selettiva e non generalizzata: l'Amministrazione può individuare, nel rispetto dei limiti di spesa, le specifiche posizioni organiche destinatarie del beneficio, purché coerenti con i requisiti normativi.
  • La corresponsione provvisoria di un emolumento, subordinata a ulteriori verifiche o determinazioni dell'Amministrazione, non consolida un legittimo affidamento ostativo alla revoca o al recupero delle somme indebitamente erogate quando gli accertamenti definitivi abbiano esito negativo.
  • La qualifica generica di artificiere non equivale alle qualifiche specialistiche IEDD, CMD o EOD richieste dalla norma, anche quando il titolare svolga attività connesse al maneggio o al brillamento di esplosivi.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiLegittimo affidamentoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.