Sentenza del 19/11/2019 n. 29973 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente contestava l'avviso di accertamento relativo all'IMU 2012, sostenendo che, dopo la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore, avvenuta il 5 agosto 2009, la soggettività passiva IMU non fosse ancora tornata in capo alla società proprietaria, poiché l'immobile non era stato materialmente riconsegnato ed era rimasto nella disponibilità dell'utilizzatore. Invocava inoltre le istruzioni ministeriali relative alla dichiarazione IMU, secondo cui, in caso di risoluzione anticipata, il passaggio dell'obbligo tributario al concedente si sarebbe verificato solo con la riconsegna documentata del bene. La questione riguardava quindi se, tra la risoluzione del leasing e la riconsegna materiale dell'immobile, l'IMU fosse dovuta dall'utilizzatore o dalla società di leasing.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha stabilito che, ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1, l'utilizzatore è soggetto passivo IMU dalla stipula e per tutta la durata del contratto di leasing. In caso di risoluzione anticipata, il vincolo contrattuale viene meno e, con esso, la detenzione qualificata rilevante ai fini tributari dell'utilizzatore. Pertanto, la soggettività passiva IMU torna automaticamente in capo alla società proprietaria/concedente dal momento della risoluzione, anche se l'immobile non è stato ancora materialmente riconsegnato. La mancata restituzione determina solo una detenzione senza titolo dell'ex utilizzatore e non proroga la sua soggettività passiva. Le istruzioni ministeriali non possono modificare la disciplina stabilita dalla legge. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate; è stato inoltre disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Norme richiamate
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 8
Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili.
La norma individua il presupposto generale dell'IMU nel possesso dell'immobile, da interpretare insieme alle disposizioni che individuano i soggetti passivi.
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 1
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
La soggettività passiva dell'utilizzatore nasce con la stipula del leasing e dura finché permane il contratto. In caso di scadenza o risoluzione, l'obbligo torna al proprietario/concedente, senza necessità di attendere la riconsegna materiale.
D.M. 30 ottobre 2012, istruzioni per la dichiarazione IMU
Nel caso di risoluzione anticipata del contratto o di mancato esercizio del riscatto finale del bene, il passaggio della soggettività passiva si verifica con la riconsegna del bene, comprovata dal relativo verbale.
Le istruzioni ministeriali sono state ritenute non idonee a derogare o modificare la disciplina primaria contenuta nel D.Lgs. n. 23 del 2011; pertanto, prevale il momento della cessazione del contratto e non quello della riconsegna.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel leasing immobiliare, l'utilizzatore è soggetto passivo IMU dalla stipula del contratto fino alla sua effettiva cessazione giuridica.
- Se il contratto di leasing viene validamente risolto, l'obbligo IMU torna al proprietario/concedente dal momento della risoluzione, anche quando l'ex utilizzatore non abbia ancora restituito materialmente l'immobile.
- La mera detenzione dell'immobile dopo la risoluzione, se priva di titolo contrattuale, non mantiene in capo all'ex utilizzatore la soggettività passiva IMU.
- Per determinare il soggetto obbligato occorre distinguere tra disponibilità materiale del bene e detenzione qualificata derivante da un contratto ancora efficace: ai fini IMU prevale il vincolo giuridico.
- Le istruzioni ministeriali e gli atti amministrativi non possono modificare i presupposti o i termini della soggettività passiva stabiliti dalla legge.
- È opportuno documentare con precisione la data e gli effetti della risoluzione del contratto, poiché essa determina il passaggio dell'obbligo tributario dal soggetto utilizzatore al proprietario.
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