Cassazione Civile, Ordinanza n. 17656/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla società concessionaria. Conseguentemente è passato in giudicato il primo grado, favorevole al contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società intimata.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per TARSU 2005, pari a euro 230,30, ritenuto legittimo dalla Commissione tributaria regionale in riforma della decisione di primo grado favorevole al contribuente. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame del fatto decisivo della carenza di legittimazione della società concessionaria a stare in giudizio e a proporre appello, poiché il ricorso introduttivo era stato notificato al solo Comune, mentre la società sarebbe intervenuta in primo grado in via adesiva; 2) violazione degli artt. 105 c.p.c. e 14 d.lgs. 546/1992, per avere la società partecipato al giudizio solo come interventore dipendente, senza autonoma legittimazione a impugnare la decisione; 3) violazione dell'art. 70 d.lgs. 507/1993, come integrato dall'art. 1, comma 340, L. 311/2004, sostenendo che, trattandosi di variazione automatica della superficie imponibile e non di semplice dichiarazione del contribuente, l'ufficio fosse decaduto dal potere di accertamento; 4) ulteriore violazione del medesimo art. 70 d.lgs. 507/1993, assumendo che, anche a voler applicare il regime dichiarativo, il termine di decadenza sarebbe spirato il 31 dicembre 2010. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo e assorbiti gli altri, affermando che la società concessionaria non era legittimata a proporre appello in luogo del Comune, che aveva emesso e notificato l'atto impositivo ed era rimasto inerte in appello, e che l'eventuale intervento adesivo non le attribuiva autonoma legittimazione impugnatoria.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Viene invocato dal ricorrente per denunciare l'omesso esame del fatto decisivo relativo alla legittimazione processuale della società concessionaria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene invocato per denunciare violazione di legge in relazione alla legittimazione all'impugnazione e ai termini di decadenza dell'accertamento TARSU.
art. 105 c.p.c.
La Corte richiama il principio per cui l'interventore adesivo non ha autonoma legittimazione a impugnare, salvo limiti specifici connessi alle spese o alla qualificazione dell'intervento.
art. 14 d.lgs. 546/1992
È richiamato per affermare che, nel processo tributario, la parte legittimata a stare in giudizio è l'ente che ha emesso l'atto impugnato; il concessionario non può sostituirsi al Comune nell'appello se l'atto è comunale.
art. 10 d.lgs. 546/1992
La parte processuale in ambito tributario è ascritta all'ente che ha emesso l'atto opposto, salvo specifiche ipotesi di legittimazione dell'agente della riscossione per atti direttamente riferibili ad esso.
art. 70 d.lgs. 507/1993
È la norma invocata sui termini e sulle modalità di dichiarazione/accertamento della TARSU; la Corte non entra nel merito del termine decadenziale perché assorbe la censura per difetto di legittimazione dell'appellante.
art. 1, comma 340, L. 311/2004
È richiamato dal ricorrente quale norma che introduce la superficie catastale e la rettifica d'ufficio delle superfici inferiori all'80% di quella catastale; la Corte non decide sul punto per assorbimento.
art. 76, comma 4, d.lgs. 507/1993
È menzionato nella sentenza di merito come base del termine decadenziale quinquennale; la Corte di cassazione non lo applica direttamente nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la legittimazione a proporre impugnazione spetta alla parte che sia titolare del rapporto sostanziale e che abbia emesso l'atto impugnato; il concessionario della riscossione non può sostituirsi all'ente impositore quando l'avviso è stato emanato, sottoscritto e notificato dal Comune.
- L'affidamento in concessione, anche se esteso alla fase accertativa, non è di per sé sufficiente a fondare la legittimazione processuale dell'agente se l'atto controverso è direttamente riferibile all'ente locale.
- L'interventore adesivo non ha autonoma legittimazione a impugnare la sentenza resa tra le parti principali, salvo che l'impugnazione riguardi questioni specificamente attinenti alla sua posizione processuale o alle spese poste a suo carico.
- Se la parte principale soccombente non impugna e presta acquiescenza, l'impugnazione proposta dal solo interventore adesivo è inammissibile e non può sostituire quella della parte adiuvata.
- Quando il motivo di ricorso risolutivo riguarda un vizio processuale pregiudiziale, gli ulteriori motivi sul merito o sulla decadenza dell'accertamento possono restare assorbiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17553/2024 del 26/06/2024
- ordinanza_civile · 26 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17555/2024 del 26/06/2024
- ordinanza_civile · 26 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17556/2024 del 26/06/2024
- ordinanza_civile · 26 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17558/2024 del 26/06/2024
- ordinanza_civile · 26 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17560/2024 del 26/06/2024
- ordinanza_civile · 26 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17561/2024 del 26/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →