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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17656/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla società concessionaria. Conseguentemente è passato in giudicato il primo grado, favorevole al contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società intimata.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per TARSU 2005, pari a euro 230,30, ritenuto legittimo dalla Commissione tributaria regionale in riforma della decisione di primo grado favorevole al contribuente. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame del fatto decisivo della carenza di legittimazione della società concessionaria a stare in giudizio e a proporre appello, poiché il ricorso introduttivo era stato notificato al solo Comune, mentre la società sarebbe intervenuta in primo grado in via adesiva; 2) violazione degli artt. 105 c.p.c. e 14 d.lgs. 546/1992, per avere la società partecipato al giudizio solo come interventore dipendente, senza autonoma legittimazione a impugnare la decisione; 3) violazione dell'art. 70 d.lgs. 507/1993, come integrato dall'art. 1, comma 340, L. 311/2004, sostenendo che, trattandosi di variazione automatica della superficie imponibile e non di semplice dichiarazione del contribuente, l'ufficio fosse decaduto dal potere di accertamento; 4) ulteriore violazione del medesimo art. 70 d.lgs. 507/1993, assumendo che, anche a voler applicare il regime dichiarativo, il termine di decadenza sarebbe spirato il 31 dicembre 2010. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo e assorbiti gli altri, affermando che la società concessionaria non era legittimata a proporre appello in luogo del Comune, che aveva emesso e notificato l'atto impositivo ed era rimasto inerte in appello, e che l'eventuale intervento adesivo non le attribuiva autonoma legittimazione impugnatoria.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Viene invocato dal ricorrente per denunciare l'omesso esame del fatto decisivo relativo alla legittimazione processuale della società concessionaria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene invocato per denunciare violazione di legge in relazione alla legittimazione all'impugnazione e ai termini di decadenza dell'accertamento TARSU.

  • art. 105 c.p.c.

    La Corte richiama il principio per cui l'interventore adesivo non ha autonoma legittimazione a impugnare, salvo limiti specifici connessi alle spese o alla qualificazione dell'intervento.

  • art. 14 d.lgs. 546/1992

    È richiamato per affermare che, nel processo tributario, la parte legittimata a stare in giudizio è l'ente che ha emesso l'atto impugnato; il concessionario non può sostituirsi al Comune nell'appello se l'atto è comunale.

  • art. 10 d.lgs. 546/1992

    La parte processuale in ambito tributario è ascritta all'ente che ha emesso l'atto opposto, salvo specifiche ipotesi di legittimazione dell'agente della riscossione per atti direttamente riferibili ad esso.

  • art. 70 d.lgs. 507/1993

    È la norma invocata sui termini e sulle modalità di dichiarazione/accertamento della TARSU; la Corte non entra nel merito del termine decadenziale perché assorbe la censura per difetto di legittimazione dell'appellante.

  • art. 1, comma 340, L. 311/2004

    È richiamato dal ricorrente quale norma che introduce la superficie catastale e la rettifica d'ufficio delle superfici inferiori all'80% di quella catastale; la Corte non decide sul punto per assorbimento.

  • art. 76, comma 4, d.lgs. 507/1993

    È menzionato nella sentenza di merito come base del termine decadenziale quinquennale; la Corte di cassazione non lo applica direttamente nel dispositivo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la legittimazione a proporre impugnazione spetta alla parte che sia titolare del rapporto sostanziale e che abbia emesso l'atto impugnato; il concessionario della riscossione non può sostituirsi all'ente impositore quando l'avviso è stato emanato, sottoscritto e notificato dal Comune.
  • L'affidamento in concessione, anche se esteso alla fase accertativa, non è di per sé sufficiente a fondare la legittimazione processuale dell'agente se l'atto controverso è direttamente riferibile all'ente locale.
  • L'interventore adesivo non ha autonoma legittimazione a impugnare la sentenza resa tra le parti principali, salvo che l'impugnazione riguardi questioni specificamente attinenti alla sua posizione processuale o alle spese poste a suo carico.
  • Se la parte principale soccombente non impugna e presta acquiescenza, l'impugnazione proposta dal solo interventore adesivo è inammissibile e non può sostituire quella della parte adiuvata.
  • Quando il motivo di ricorso risolutivo riguarda un vizio processuale pregiudiziale, gli ulteriori motivi sul merito o sulla decadenza dell'accertamento possono restare assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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