Cassazione Penale, Sentenza n. 11345/2022 del 29/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Trieste che aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato della sentenza penale (Tribunale di Trieste 11/7/2018) per mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 420-bis e 629-bis c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere che egli si fosse volontariamente sottratto alla conoscenza del processo: l'elezione di domicilio era avvenuta prima della riforma del 2017, non vi era stata vocatio in iudicium, il difensore d'ufficio aveva rifiutato l'elezione di domicilio e la missiva inviata all'unico indirizzo noto era stata restituita con la dicitura "sconosciuto".
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Ismail, Innaro) secondo cui per procedere legittimamente in assenza dell'imputato è necessaria la certezza che questi abbia avuto effettiva conoscenza del processo; l'elezione di domicilio operata in fase di indagini non è di per sé prova certa di conoscenza se non risulta 'efficace, seria e reale'. Nel caso in esame l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio (rifiutata dal difensore stesso) e la missiva restituita come "sconosciuto" dimostrano la mancata conoscenza. Pertanto la Corte ha accolto il ricorso, annullato l'ordinanza impugnata e revocato la sentenza di condanna del 11/7/2018, sospendendone l'esecuzione e rinviando gli atti al Tribunale di Trieste per la celebrazione del giudizio in presenza dell'imputato.
Norme richiamate
art. 420-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina il processo in assenza dell'imputato e i presupposti per la sua legittima celebrazione: la Corte interpreta che richiede la prova di effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato e non si soddisfa con meri indici non efficaci.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Richiamato quale riferimento normativo connesso alle impugnazioni e alle misure di tutela dell'imputato; nel complesso la giurisprudenza valuta se le condizioni per la rescissione siano integrate quando l'assenza è inconsapevole.
art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
Regola la notifica attraverso il difensore ai sensi del codice; è stata applicata nel caso per le notifiche al difensore d'ufficio ma la Corte osserva che la notifica al difensore non esonera il giudice dall'accertare l'efficacia dell'elezione di domicilio.
art. 162, comma 4-bis cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina introdotta dalla riforma del 2017; la Corte ne trae il principio generale che il giudice deve verificare l'idoneità concreta delle modalità scelte per assicurare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.
L. 23 giugno 2017, n. 103 (riforma notificazioni e processi in assenza)
La riforma ha inciso sulle regole di notificazione e sulle presunzioni di conoscenza: la Corte sottolinea che elezioni di domicilio anteriori alla riforma non possono automaticamente valere come prova di conoscenza effettiva se non risultano collegate in modo reale alla persona.
Sez. U., Ismail Darwish (n. 23948/2019)
Giurisprudenza di legittimità che afferma che dichiarazioni/elezioni di domicilio, nomina di difensore d'ufficio o misure cautelari sono indicatori e non presunzioni automatiche di conoscenza; tali situazioni rilevano solo se risultano effettive, serie e reali.
Sez. U., Innaro (n. 28912/2019)
Complementare alla Ismail: chiarisce che la conoscenza da accertare deve riferirsi al processo (vocatio in iudicium) e non alla sola fase delle indagini, e specifica i requisiti di effettività degli indici di conoscenza.
Sez. 6, Cappelli (n. 21997/2020)
Conferma che una elezione di domicilio in indagini preliminari non è sufficiente a dimostrare la sicura conoscenza del procedimento se non è collegata concretamente alla persona.
Massime di principio
- La celebrazione del processo in assenza dell'imputato è lecita solo se sussiste la certezza che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del contenuto dell'accusa e della vocatio in iudicium.
- L'elezione di domicilio, la nomina di difensore d'ufficio o altri atti formali sono indici di conoscenza ma non presunzioni automatiche: il giudice deve verificarne l'effettività, la serietà e il rapporto concreto tra persona e luogo eletto.
- Le elezioni di domicilio effettuate nella fase delle indagini e anteriori alla riforma del 2017 richiedono un accertamento più stringente della loro efficacia; se il difensore rifiuta l'elezione o le comunicazioni all'indirizzo noto ritornano "sconosciute", ciò avvalora la mancata conoscenza.
- Non grava sull'imputato un onere indeterminato di attivarsi per contattare il difensore se non sussistono elementi che dimostrino la sua effettiva possibilità di conoscere il procedimento; la volontarietà della sottrazione deve essere provata con elementi concreti.
- In presenza di elementi che dimostrano l'assenza inconsapevole (es. missive restituite, rifiuto del difensore, elezione di domicilio non efficace), il rimedio è la rescissione del giudicato e la ripetizione del processo in presenza dell'imputato.
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