Cassazione Penale, Sentenza n. 34081/2025 del 17/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnative avverso l'ordinanza che dichiarava inammissibile per tardività l'istanza di riesame proposta dalla società A.S.A. avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio (22/02/2025) relativo ad alcuni autobus. La ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 355 e 154 c.p.p. e 145 c.p.c., lamentando che la notifica del decreto fosse stata eseguita solo nei confronti dell'indagato Sabato Michele, presso il domicilio eletto per la sua difesa, e non alla società presso la sua sede; contestava altresì che la presunta "conoscenza" del provvedimento per tramite del legale rappresentante potesse valere come dies a quo alternativo, sostenendo che la conoscenza debba essere certa e non meramente presunta, in ossequio al principio del favor impugnationis.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della società. Ha ritenuto errata la parte dell'ordinanza del Tribunale che attribuiva valore formale di notifica alla società per la sola notifica all'indagato presso il domicilio eletto, confermando che la notifica all'indagato non equivale automaticamente a notifica formale alla persona giuridica salvo specifica indicazione della qualità con le formalità previste. Tuttavia, la Corte ha condiviso la seconda motivazione del Tribunale: la società aveva effettiva conoscenza del decreto al momento della notifica al proprio legale rappresentante e in conseguenza del sequestro immediatamente eseguito sui mezzi aziendali, per cui il termine decadenziale per il riesame era decorso e l'istanza era tardiva e dunque inammissibile. Perciò il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali ma non al versamento alla Cassa delle ammende, alla luce della sentenza costituzionale n.186/2000.
Norme richiamate
art. 324 c.p.p.
Norma che individua il Tribunale in funzione di giudice del riesame; richiamata per la competenza del giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata.
d.lgs. 152/2006, art. 256 comma 1 lett. b)
Norma sostanziale che designa il reato per cui è indagato il legale rappresentante (rilevante per il contesto del sequestro probatorio).
art. 154 comma 3 c.p.p.
Rinvio alle forme del codice di procedura civile per le notificazioni alle persone giuridiche; la Corte osserva che va applicato correttamente e non può essere usato per assimilare automaticamente la notifica all'indagato a quella all'ente.
art. 145 c.p.c.
Prevede la possibilità alternativa di notificare la persona fisica che rappresenta l'ente ma richiede che l'atto sia diretto all'ente e che la qualità del destinatario sia indicata; non può essere invocato quando la notifica è effettuata all'indagato in qualità di tale e non in qualità di rappresentante dell'ente.
artt. 138, 139, 141 c.p.c.
Richiamati come le forme procedurali previste per le notificazioni alla persona fisica che rappresenta l'ente, sottolineando che le formalità devono essere rispettate.
art. 161 c.p.p.
Norma che disciplina il domicilio eletto per la difesa dell'indagato; la Corte osserva che la notificazione al domicilio eletto serve la difesa personale dell'indagato e non produce automaticamente effetti formali nei confronti di un soggetto giuridico distinto.
art. 355 comma 3 c.p.p.
il termine di dieci giorni per proporre riesame decorre dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro
La Corte interpreta la norma nel senso che il termine decorre o dalla notifica o dalla data in cui l'interessato ha effettiva conoscenza del sequestro; la conoscenza fattuale della società tramite il proprio legale rappresentante e l'effetto pratico del sequestro sui beni aziendali possono far decorrere il termine anche in assenza di notifica formale alla sede dell'ente.
art. 606 lett. b) e c) c.p.p.
Richiamati come limiti della censura in Cassazione (motivi consentiti): la ricorrente ha dedotto violazione di legge, che rientra nei motivi esaminabili.
art. 616 c.p.p. e Sentenza Cost. n. 186/2000
La Corte ricorda che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale, l'art. 616 c.p.p. non consente più la condanna alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; pertanto, pur condannando la ricorrente alle spese, non dispone il versamento alla Cassa.
Massime di principio
- La notifica effettuata ad un indagato presso il domicilio eletto per la sua difesa non equivale automaticamente a notifica formale alla persona giuridica da lui rappresentata: per valere come notifica all'ente occorre che l'atto sia diretto all'ente e che la qualità del destinatario sia esplicitata, rispettando le forme previste dal codice di procedura civile.
- Ai fini della decorrenza del termine per proporre riesame (art. 355 comma 3 c.p.p.) la norma equipara la notifica formale alla conoscenza effettiva del sequestro: se la società prova o risulta logico che abbia avuto conoscenza piena del provvedimento (es. per tramite del legale rappresentante e per l'immediato impatto del sequestro sui beni sociali), il termine decorre dalla data di tale conoscenza fattuale.
- Per evitare contestazioni è preferibile notificare gli atti relativi a misure reali direttamente alla sede legale dell'ente o, se si sceglie la notifica al rappresentante, indicare esplicitamente nell'atto la qualità in cui si notifica e osservare le formalità civili richieste.
- In materia di tempestività di impugnazioni cautelari o in materia di sequestro, il dies a quo è perentorio: chi intende impugnare deve documentare circostanze precise che escludano la conoscenza fattuale antecedente o certificare la mancata ricezione per poter far decorrere il termine dalla notifica formale.
- In cassazione contro ordinanze di riesame su sequestri la sindacabilità è limitata a vizio di legge o a vizi motivazionali radicali; dunque è importante sviluppare e documentare specifiche contestazioni di diritto e di fatto già nelle fasi di primo e secondo grado.
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