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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25948/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La banca impugna l'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione ex art. 59 d.lgs. n. 159/2011 avverso la reiezione della sua istanza di ammissione del credito vantato nei confronti della Quadrifoglio Sas. Il credito riguarda un mutuo erogato alla società, garantito da fideiussioni personali e da ipoteche su beni di terzi, rimasto parzialmente inadempiuto. La banca deduceva vizi di diritto e gravi carenze motivazionali: illegittima imposizione dell'obbligo di escutere preventivamente i fideiussori (Antonio Pirrottina e Rosina Cambrea); errata valutazione circa la mancata produzione della perizia di stima dei beni dati in garanzia (perizia che era invece allegata); e omissione di motivazione circa la strumentalità del credito rispetto agli illeciti addebitati a Giovanni Iannino e la buona fede della banca

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e disponendo il rinvio al Gip del Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto illegittimo il requisito imposto dal giudice di merito di escutere preventivamente i garanti, ha chiarito che la verifica va svolta prima sulla eventuale "strumentalità" del credito rispetto all'attività illecita e solo successivamente sulla buona fede del creditore, ha censurato la carenza motivazionale del provvedimento impugnato e ha rilevato che la perizia di stima, pur allegata, non è stata considerata; ordina quindi un nuovo giudizio conforme ai principi esposti

Norme richiamate

  • art. 59 d.lgs. 159/2011

    Norma procedurale sulle opposizioni/insinuazioni di credito nella procedura antimafia; la banca ha proposto opposizione ai sensi di questo articolo per ottenere l'ammissione del credito

  • art. 52 e ss. d.lgs. 159/2011

    Disciplinano la verifica dei crediti nelle procedure di sequestro e confisca; la Corte richiama che i crediti di terzi preesistenti non sono pregiudicati salvo accertata strumentalità rispetto all'attività illecita

  • art. 240-bis cod. pen.

    Riferimento alla confisca nelle ipotesi considerate; la confisca può colpire quote e patrimonio dell'impresa collegata all'imputato

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata come norma applicabile per le ipotesi di confisca con riferimento alla verifica dei crediti

  • art. 2740 cod. civ.

    Principio generale secondo il quale l'obbligazione si soddisfa sui beni del debitore; invocato per affermare che la confisca non pregiudica garanzie patrimoniali di terzi salvo strumentalità

  • art. 1944, comma 2, cod. civ.

    Disciplina il beneficio di escussione nell'obbligazione alternativa tra debitore principale e fideiussore; la Corte rileva che non sussiste un obbligo legale di escutere preventivamente i fideiussori a favore del debitore principale

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. VI, n. 36690/2015; Sez. VI, n. 55715/2017)

    Richiamata per affermare che i diritti di credito dei terzi preesistenti al sequestro non sono pregiudicati a meno che non sia accertata la strumentalità e che, in tal caso, incombe al creditore dimostrare la sua buona fede

Massime di principio

  • La verifica della ammissibilità di un credito in procedure di confisca va svolta in due momenti distinti: (a) accertamento preliminare dell'eventuale strumentalità del credito rispetto all'attività illecita che ha giustificato la confisca; (b) solo se non emerge la strumentalità, o se il creditore produce elementi, valutazione della buona fede del creditore.
  • Non sussiste un obbligo generale, nella normativa antimafia, di escutere preventivamente i fideiussori o il patrimonio di terzi garanti prima di ammettere il credito: una simile richiesta non trova fondamento normativo e non può costituire motivo di rifiuto automatico.
  • La strumentalità del credito deve essere specificamente motivata dal giudice con riferimento ai ruoli, alle condotte illecite e ai legami negoziali tra il soggetto attinto dalla confisca e l'ente debitore; non è ammissibile una valutazione generica o indifferenziata.
  • La prova della buona fede del creditore può avvalersi anche di presunzioni semplici, ma il giudice è sempre tenuto a motivare la valutazione e a considerare gli elementi documentali prodotti (es. perizia di stima dei beni dati in garanzia).
  • In presenza di contestazione, il giudice deve ricostruire puntualmente la vicenda negoziale e i momenti di contiguità temporale tra l'attività illecita e le operazioni che hanno dato origine al credito; solo così si può fondare un giudizio di strumentalità.
  • Se il provvedimento di merito omette di esaminare documenti rilevanti o applica criteri non previsti dalla legge, è annullabile con rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito.

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