Cassazione Penale, Sentenza n. 25948/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La banca impugna l'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione ex art. 59 d.lgs. n. 159/2011 avverso la reiezione della sua istanza di ammissione del credito vantato nei confronti della Quadrifoglio Sas. Il credito riguarda un mutuo erogato alla società, garantito da fideiussioni personali e da ipoteche su beni di terzi, rimasto parzialmente inadempiuto. La banca deduceva vizi di diritto e gravi carenze motivazionali: illegittima imposizione dell'obbligo di escutere preventivamente i fideiussori (Antonio Pirrottina e Rosina Cambrea); errata valutazione circa la mancata produzione della perizia di stima dei beni dati in garanzia (perizia che era invece allegata); e omissione di motivazione circa la strumentalità del credito rispetto agli illeciti addebitati a Giovanni Iannino e la buona fede della banca
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e disponendo il rinvio al Gip del Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto illegittimo il requisito imposto dal giudice di merito di escutere preventivamente i garanti, ha chiarito che la verifica va svolta prima sulla eventuale "strumentalità" del credito rispetto all'attività illecita e solo successivamente sulla buona fede del creditore, ha censurato la carenza motivazionale del provvedimento impugnato e ha rilevato che la perizia di stima, pur allegata, non è stata considerata; ordina quindi un nuovo giudizio conforme ai principi esposti
Norme richiamate
art. 59 d.lgs. 159/2011
Norma procedurale sulle opposizioni/insinuazioni di credito nella procedura antimafia; la banca ha proposto opposizione ai sensi di questo articolo per ottenere l'ammissione del credito
art. 52 e ss. d.lgs. 159/2011
Disciplinano la verifica dei crediti nelle procedure di sequestro e confisca; la Corte richiama che i crediti di terzi preesistenti non sono pregiudicati salvo accertata strumentalità rispetto all'attività illecita
art. 240-bis cod. pen.
Riferimento alla confisca nelle ipotesi considerate; la confisca può colpire quote e patrimonio dell'impresa collegata all'imputato
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come norma applicabile per le ipotesi di confisca con riferimento alla verifica dei crediti
art. 2740 cod. civ.
Principio generale secondo il quale l'obbligazione si soddisfa sui beni del debitore; invocato per affermare che la confisca non pregiudica garanzie patrimoniali di terzi salvo strumentalità
art. 1944, comma 2, cod. civ.
Disciplina il beneficio di escussione nell'obbligazione alternativa tra debitore principale e fideiussore; la Corte rileva che non sussiste un obbligo legale di escutere preventivamente i fideiussori a favore del debitore principale
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. VI, n. 36690/2015; Sez. VI, n. 55715/2017)
Richiamata per affermare che i diritti di credito dei terzi preesistenti al sequestro non sono pregiudicati a meno che non sia accertata la strumentalità e che, in tal caso, incombe al creditore dimostrare la sua buona fede
Massime di principio
- La verifica della ammissibilità di un credito in procedure di confisca va svolta in due momenti distinti: (a) accertamento preliminare dell'eventuale strumentalità del credito rispetto all'attività illecita che ha giustificato la confisca; (b) solo se non emerge la strumentalità, o se il creditore produce elementi, valutazione della buona fede del creditore.
- Non sussiste un obbligo generale, nella normativa antimafia, di escutere preventivamente i fideiussori o il patrimonio di terzi garanti prima di ammettere il credito: una simile richiesta non trova fondamento normativo e non può costituire motivo di rifiuto automatico.
- La strumentalità del credito deve essere specificamente motivata dal giudice con riferimento ai ruoli, alle condotte illecite e ai legami negoziali tra il soggetto attinto dalla confisca e l'ente debitore; non è ammissibile una valutazione generica o indifferenziata.
- La prova della buona fede del creditore può avvalersi anche di presunzioni semplici, ma il giudice è sempre tenuto a motivare la valutazione e a considerare gli elementi documentali prodotti (es. perizia di stima dei beni dati in garanzia).
- In presenza di contestazione, il giudice deve ricostruire puntualmente la vicenda negoziale e i momenti di contiguità temporale tra l'attività illecita e le operazioni che hanno dato origine al credito; solo così si può fondare un giudizio di strumentalità.
- Se il provvedimento di merito omette di esaminare documenti rilevanti o applica criteri non previsti dalla legge, è annullabile con rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25902/2025 del 15/07/2025
- Sentenza penale · 15 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25904/2025 del 15/07/2025
- Sentenza penale · 15 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25906/2025 del 15/07/2025
- Sentenza penale · 15 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25907/2025 del 15/07/2025
- Sentenza penale · 15 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25908/2025 del 15/07/2025
- Sentenza penale · 15 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25909/2025 del 15/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →