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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43433/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha censurato l'ordinanza per carenza e illogicità della motivazione sulla gravità indiziaria in ordine al reato associativo (art. 74 d.P.R. 309/90), sostenendo che il ricorrente sarebbe stato coinvolto in un unico episodio già giudicato con sentenza passata in giudicato e che mancherebbero comunicazioni e consapevolezza della struttura organizzativa, oltre al fatto che le condotte sarebbero limitate ai rapporti con il fratello Alessandro. Con un secondo motivo si è dedotta la violazione degli artt. 274 e 275, comma 3, c.p.p. per carenza di motivazione sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura, richiamando il decorso del tempo, il presunto smantellamento dell'organizzazione e la regolare esecuzione della detenzione domiciliare da parte del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e quindi ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva applicato la misura della custodia in carcere. La Corte ha ritenuto correttamente motivata la partecipazione del ricorrente all'associazione dedotta (ruolo di congiunzione tra vertice e base, corriere/vedetta, segnalazione luoghi di spaccio), avvalorata da captazioni telefoniche, immagini di videosorveglianza e arresto in flagranza con sequestro di ingenti quantitativi di stupefacente; ha inoltre sottolineato la prosecuzione dell'attività illecita nonostante la detenzione domiciliare. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, oltre agli adempimenti di cancelleria.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base procedurale per l'appello del Procuratore ai sensi della quale è stata impugnata l'ordinanza del GIP; qui rilevante solo come riferimento procedurale all'origine del giudizio cautelare.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sulla disciplina delle sanzioni e misure per il traffico di stupefacenti; la Corte ha interpretato la condotta del ricorrente come pertinente alla fattispecie associativa di traffico di droga, grazie a indizi quali captazioni, videosorveglianza e arresto in flagranza.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma che definisce i delitti in materia di stupefacenti; richiamata nel capo di imputazione e valutata congiuntamente all'art. 74 per la ricostruzione della gravità indiziaria.

  • artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Norme che regolano la motivazione sulle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la necessità della custodia cautelare sulla base della gravità dei fatti, della spregiudicatezza dell'indagato, dei precedenti specifici e della prosecuzione dell'attività criminosa nonostante il regime domiciliare.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. L. 18 dicembre 2020

    Norma processuale emergenziale che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; la Corte ha proceduto su base scritta in assenza di richiesta di discussione orale.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte dispone le formalità esecutive previste dalla disciplina regolamentare.

Massime di principio

  • Per disporre la custodia cautelare per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, è necessaria una gravità indiziaria fondata su elementi consolidati (captazioni, immagini, arresti in flagranza, ruoli ripetuti), non su meri sospetti o legami familiari.
  • La presenza di comunicazioni, ordini (anche impliciti) e un ruolo ripetuto e funzionale nell'organizzazione (corriere, vedetta, raccordo tra vertice e base) rafforza la valutazione di partecipazione associativa.
  • La continuazione dell'attività criminale durante misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) è un fattore rilevante per la valutazione delle esigenze cautelari e può giustificare l'aggravamento della misura.
  • Il decorso del tempo o lo smantellamento parziale dell'organizzazione possono mitigare le esigenze cautelari, ma devono essere provati e valutati insieme alla persistenza di condotte delittuose e ai precedenti specifici.
  • In Cassazione le censure puramente di fatto o genericamente prospettate sono spesso inammissibili: il ricorso deve sollevare questioni di diritto o evidenziare vizi motivazionali specifici e ben strutturati.
  • La detenzione domiciliare concessa per residuo pena non impedisce di valutare la necessità della custodia cautelare preventiva quando le indagini mostrano rischio di reiterazione o pericolo per l'ordine pubblico.

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