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Sentenza

Sentenza del 08/03/2017 n. 5912 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate contestava alla cooperativa l'omessa fatturazione e regolarizzazione dei rapporti economici con il consorzio, nonché una dichiarazione IVA infedele, ritenendo irregolare il sistema con cui il consorzio ribaltava costi e ricavi sulle consorziate mediante compensazione preventiva. Secondo l'Ufficio, anche la consorziata che non aveva ricevuto commesse avrebbe dovuto rilevare e fatturare le quote di costi e ricavi consortili. L'Agenzia denunciava inoltre violazioni delle norme sull'accertamento induttivo, sul mandato senza rappresentanza, sull'IVA, ultrapetizione e carenze motivazionali della sentenza regionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha confermato sostanzialmente l'esito favorevole alla cooperativa. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il quarto motivo dell'Agenzia, infondato il terzo e assorbiti gli altri motivi, ritenendo decisivo che la cooperativa non avesse ricevuto né eseguito commesse nell'anno d'imposta e fosse rimasta estranea al meccanismo di compensazione. Non era quindi giustificato alcun ribaltamento di costi o utili nei suoi confronti, né poteva esserle imposto di emettere autofattura per spese non deliberate e non conosciute. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 3, ultimo periodo

    Nei rapporti tra società consortile e consorziate deve esservi, in linea generale, corrispondenza tra le operazioni e i relativi corrispettivi, salvo che il consorzio svolga attività autonoma o siano provate specifiche prestazioni.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13, comma 2, lett. b)

    La base imponibile IVA nei rapporti di mandato senza rappresentanza deve essere determinata secondo la disciplina propria di tali operazioni; l'eventuale provvigione può assumere rilevanza fiscale solo se formalmente pattuita e provata.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis

    Consente accertamenti parziali, ma l'Amministrazione deve comunque fondare la pretesa su elementi idonei e riferibili concretamente al contribuente.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55

    In caso di irregolarità o incompletezza della documentazione, l'Ufficio può ricostruire induttivamente l'imponibile, ma la ricostruzione deve essere pertinente e non può prescindere dall'effettiva partecipazione del contribuente alle operazioni contestate.

  • Codice civile, artt. 2602 e 2615-ter

    La funzione consortile e mutualistica non esclude che la società consortile svolga una distinta attività commerciale con scopo di lucro; occorre quindi accertare in concreto la natura delle operazioni svolte.

  • Codice civile, artt. 1705, 1706, 1709, 1713, 1719 e 1720

    Le norme sul mandato senza rappresentanza disciplinano i rapporti tra mandatario, mandante e terzi, ma la loro applicazione fiscale dipende dalle operazioni concretamente realizzate e dai rapporti economici effettivamente provati.

  • Costituzione, art. 53

    Il principio di capacità contributiva richiede che la tassazione sia collegata a un'effettiva manifestazione di ricchezza e non a costi o ricavi meramente presunti e non riferibili al contribuente.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice deve decidere nei limiti delle domande e delle eccezioni proposte, senza pronunciare oltre quanto richiesto.

  • Statuto del consorzio M., art. 6

    La mancanza della delibera prevista dallo statuto per il ribaltamento delle spese generali impediva, nel caso concreto, di imporre alla consorziata l'autofatturazione di tali costi.

Massime di principio

  • Nei rapporti consortili il ribaltamento di costi e ricavi non discende automaticamente dalla sola appartenenza al consorzio: deve essere verificata la concreta partecipazione della singola consorziata alle commesse o ai servizi.
  • Se una consorziata non ha ricevuto né eseguito commesse e non ha partecipato al meccanismo di compensazione, non è normalmente imponibile per ricavi o costi riferibili ad altre consorziate.
  • La società consortile può trattenere parte dei ricavi se dimostra che tale importo remunera costi propri, servizi effettivamente resi o una provvigione formalmente pattuita; non è necessario un ribaltamento integrale in ogni situazione.
  • L'Amministrazione finanziaria può ricorrere a ricostruzioni induttive in presenza di documentazione incompleta, ma deve collegare la pretesa a operazioni effettive e specificamente riferibili al contribuente.
  • L'autofatturazione di costi consortili richiede un titolo concreto, documentato e, ove previsto, deliberato secondo lo statuto; non può essere imposta per costi ignoti o non formalmente attribuiti.
  • Per valutare la correttezza fiscale di un consorzio occorre distinguere tra attività mutualistica svolta per le consorziate e attività commerciale autonoma svolta direttamente dal consorzio.

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