Cassazione Civile, Ordinanza n. 28221/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre escluso la condanna alle spese in ragione dell'adesione alla rinuncia e ha rilevato che, non essendo il giudizio definito in conformità alla proposta del consigliere delegato, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasceva da un'azione revocatoria proposta da un istituto di credito contro l'atto con cui uno dei debitori, fideiussore della società debitrice principale, aveva costituito un fondo patrimoniale conferendovi la propria quota di proprietà di alcuni beni immobili. Il credito vantato dalla banca derivava da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per oltre 512.000 euro emesso nei confronti del fideiussore. La Corte d'appello di Brescia aveva accolto la revocatoria, riformando il primo grado. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione con due motivi, ma successivamente notificavano rinuncia al ricorso; la banca accettava la rinuncia.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per escludere l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. quando il giudizio non è definito in conformità alla proposta del consigliere delegato.
art. 391 c.p.c.
In presenza di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, non si fa luogo a condanna alle spese.
art. 96 c.p.c.
Le relative disposizioni sanzionatorie non trovano applicazione poiché il giudizio non è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte controricorrente, determina l'estinzione del giudizio.
- L'adesione della controparte alla rinuncia comporta che non si provvede alla condanna alle spese.
- Le sanzioni previste dall'art. 96 c.p.c. nei procedimenti camerali ex art. 380-bis c.p.c. non operano quando il giudizio non è definito in conformità alla proposta del consigliere delegato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28207/2024 del 04/11/2024
- ordinanza_civile · 4 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28210/2024 del 04/11/2024
- ordinanza_civile · 4 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28212/2024 del 04/11/2024
- ordinanza_civile · 4 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28213/2024 del 04/11/2024
- ordinanza_civile · 4 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28214/2024 del 04/11/2024
- ordinanza_civile · 4 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28216/2024 del 04/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →