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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28221/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre escluso la condanna alle spese in ragione dell'adesione alla rinuncia e ha rilevato che, non essendo il giudizio definito in conformità alla proposta del consigliere delegato, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasceva da un'azione revocatoria proposta da un istituto di credito contro l'atto con cui uno dei debitori, fideiussore della società debitrice principale, aveva costituito un fondo patrimoniale conferendovi la propria quota di proprietà di alcuni beni immobili. Il credito vantato dalla banca derivava da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per oltre 512.000 euro emesso nei confronti del fideiussore. La Corte d'appello di Brescia aveva accolto la revocatoria, riformando il primo grado. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione con due motivi, ma successivamente notificavano rinuncia al ricorso; la banca accettava la rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per escludere l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. quando il giudizio non è definito in conformità alla proposta del consigliere delegato.

  • art. 391 c.p.c.

    In presenza di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, non si fa luogo a condanna alle spese.

  • art. 96 c.p.c.

    Le relative disposizioni sanzionatorie non trovano applicazione poiché il giudizio non è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte controricorrente, determina l'estinzione del giudizio.
  • L'adesione della controparte alla rinuncia comporta che non si provvede alla condanna alle spese.
  • Le sanzioni previste dall'art. 96 c.p.c. nei procedimenti camerali ex art. 380-bis c.p.c. non operano quando il giudizio non è definito in conformità alla proposta del consigliere delegato.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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