Sentenza n. 10373/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento 1) Del bando di cui al Decreto n. 1081 del 06/05/2022, a firma del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazioni, Direzione generale per il personale scolastico, avente ad oggetto “Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, con il quale veniva pubblicato il Concorso Straordinario Bis, nonché di ogni eventuale e pedissequo atto, ivi compresi tutti gli allegati al predetto gravato decreto, se intesi in senso lesivo, tra cui l’allegato n. 1 nella parte in cui prevede un numero massimo di vincitori; 2) di tutti gli atti presupposti al predetto Decreto n. 1081 del 06/05/2022, di indizione del Concorso Straordinario bis, in particolare, ove occorra e se intesi in senso lesivo: 3) il DPR 14 febbraio 2016, n. 19, «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 4) il decreto del Ministro dell’Istruzione 20 aprile 2020, n. 201, recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»; 5) l’ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante «Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell’articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»; 6) il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 9 novembre 2021, n. 326, recante «Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid- 19 per le imprese, il lavoro, i giovani e i servizi territoriali”, convertito, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106», registrato dalla Corte dei Conti in data 15 novembre 2021 al n. 3.039; 7) il decreto del Ministro dell’Istruzione 28 aprile 2022, n. 108, recante «Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106»; 8) il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34; 9) il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, recante «Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44; 10) il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 1 luglio 2020, n. 749, recante «Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51; 11) il decreto del Capo Dipartimento 11 giugno 2021, n. 826, recante «Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041». 12) il decreto del Capo Dipartimento 5 gennaio 2022, n. 23, recante “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”; 13) il DM 22 dicembre 2021, n. 357, avente ad oggetto le disponibilità da assegnare alla procedura prevista dall’articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sulla base del numero dei posti residuati a seguito delle procedure di cui all’articolo 59, commi da 14 a 16, del medesimo decreto-legge, tenendo altresì conto delle procedure tuttora non concluse; 14) la nota del Ministero dell’Istruzione, n. 2667 del 18 gennaio 2022, con cui è stata richiesta l’autorizzazione ad indire la procedura straordinaria, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 15) Del Decreto n. 108 del 28/04/2022 a firma del Ministero dell’Istruzione e avente ad oggetto “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posti comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”, nonché di ogni eventuale e pedissequo atto ivi compresi tutti gli allegati al gravato decreto, se intesi in senso lesivo ed escludente; 16) Di tutti gli atti presupposti al predetto decreto nei limiti dell’interesse e se intesi in senso lesivo, ossia ove occorra: 17) il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”; nonché ove occorra e nei limiti dell’interesse del VISTO il parere favorevole del CUN, rilasciato nell’Adunanza del 9 febbraio 2022, in merito al percorso di formazione; VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI); VISTO il parere del CSPI reso nell’adunanza plenaria n. 83 del 13 aprile 2022; RITENUTO di accogliere, anche con riformulazioni, le richieste del CSPI che non appaiono in contrasto con le norme vigenti in materia e che non limitano le prerogative dell’Amministrazione nella definizione dei criteri generali; VISTO del parere favorevole del CUN, rilasciato nell’Adunanza del 9 febbraio 2022, in merito al percorso di formazione, del RITENUTO di non accogliere le seguenti richieste del CSPI: - all’articolo 3, comma 1, in quanto non previsto dalla normativa;- all’articolo 4, comma 2, all’articolo 6, comma 1, e all’articolo 10, comma 7, lettera f), in quanto l’uniformità della valutazione a livello nazionale è garantita da quanto previsto all’articolo 5, comma 2; - all’articolo 9, comma 3, in quanto non previsto dalla normativa vigente; - all’articolo 18, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 in quanto prevede un eccessivo numero di CFU e di prove di accertamento e non conforme a quanto previsto dal parere del CUN; - all’articolo 20, comma 1, in quanto è rimessa all’Ufficio scolastico regionale l’individuazione delle province interessate; del SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 18) del Decreto Dipartimentale n. 649 del 03 giugno 2020, a firma del Ministero dell’Istruzione e avente ad oggetto “Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44, nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato; 19) Del Decreto a firma del Ministero dell’Istruzione n. 226 del 16/08/2022, avente ad oggetto “Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del test finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79”, nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato; 20) Del Decreto a firma del Ministero dell’Istruzione n. 188 del 21 luglio 2022, avente ad oggetto “Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228”, nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato; 21) Delle Graduatorie di merito per la classe di concorso A012 Piemonte, come approvate con il gravato decreto n. -OMISSIS-, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, nonché di ogni eventuale pedissequo allegato; nonché dell’avviso di pubblicazione delle graduatorie così come pubblicato sul sito istituzionale dell’USR Piemonte; 22) Delle Graduatorie di merito per la classe di concorso A001 Marche, come approvate con il gravato decreto n. -OMISSIS-, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Direzione Generale – Ufficio II, nonché di ogni eventuale pedissequo allegato; 23) Delle Graduatorie di merito per la classe di concorso A058 Piemonte, come approvate con il gravato decreto n. -OMISSIS-, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, nonché di ogni eventuale pedissequo allegato; nonché dell’avviso di pubblicazione delle graduatorie così come pubblicato sul sito istituzionale dell’USR Piemonte; 24) Delle Graduatorie di merito per la classe di concorso A050 Marche, come approvate con il gravato decreto n. -OMISSIS-, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Direzione Generale – Ufficio II, nonché di ogni eventuale pedissequo allegato; 25) Delle Graduatorie di merito per la classe di concorso A026 Sicilia, come approvate con il gravato decreto n. -OMISSIS-, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio IV – Personale della scuola – Affari legali, nonché di ogni eventuale pedissequo allegato 26) Della Nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale per il personale scolastico n. 30998 del 25/08/2022, avente ad oggetto “Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo. Emanazione del D.M. 226 del 16 Agosto 2022”, nonché di ogni eventuale pedissequo allegato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando del concorso straordinario per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria e successive graduatorie di merito, nella parte in cui limitavano la pubblicazione e lo scorrimento delle graduatorie al numero dei vincitori
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il bando della procedura concorsuale straordinaria e gli atti presupposti e consequenziali, comprese le graduatorie di merito adottate per diverse classi di concorso e regioni. Contestavano la regula iuris applicata dall'amministrazione, chiedendo che le graduatorie fossero pubblicate oltre il numero dei vincitori e potessero essere utilizzate mediante scorrimento fino al loro esaurimento. Nel corso del giudizio, con dichiarazione depositata il 21 maggio 2026, hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione univoca dei ricorrenti imponeva, in applicazione del principio dispositivo e dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., di prendere atto del venir meno dell'interesse alla decisione. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito le censure relative al limite numerico dei vincitori e allo scorrimento delle graduatorie. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione dell'esito della controversia e della particolarità delle questioni sottostanti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata in modo univoco dalla parte ricorrente, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La dichiarazione univoca della parte ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse impone al giudice amministrativo di dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza procedere all'esame delle questioni di merito.
- Il principio dispositivo opera anche nel processo amministrativo: quando viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione, il giudice deve prenderne atto e definire il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
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