Sentenza del 29/01/2016 n. 105 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Tributi erariali indiretti - Iva - Credito Iva - Presupposti per il riconoscimento - Scritture contabili - Insufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa è stata esclusa. La mera contabilizzazione del credito IVA non determina automaticamente il diritto al rimborso. Ai sensi degli artt. 30 e 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, sono necessari la presentazione di una specifica istanza di rimborso, la produzione della documentazione richiesta, comprese le fatture, e, per crediti superiori a 15.000 euro, la prestazione di un’idonea garanzia. Il resistente risulta quindi vittorioso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l’annotazione di un credito IVA nelle scritture contabili fosse sufficiente a far sorgere, in capo all’Amministrazione finanziaria, l’obbligo di procedere al rimborso.
Norme richiamate
Art. 30 del D.P.R. n. 633 del 1972
La disposizione disciplina i presupposti e le modalità per chiedere il rimborso del credito IVA; la sola iscrizione contabile non sostituisce la presentazione dell’istanza e della documentazione necessaria.
Art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972
La disposizione prevede gli adempimenti e le garanzie connessi all’esecuzione dei rimborsi IVA, inclusa, nel caso indicato, la necessità di idonea garanzia per crediti superiori a 15.000 euro.
Massime di principio
- La registrazione di un credito IVA nella contabilità ha valore probatorio o dichiarativo, ma non crea da sola un obbligo di rimborso in capo all’Amministrazione finanziaria.
- Per ottenere il rimborso occorre rispettare tutti gli adempimenti formali previsti dalla legge: istanza, documentazione giustificativa e, quando richiesto, garanzia.
- Le fatture e gli altri documenti contabili devono essere conservati e prodotti per dimostrare l’effettività e la spettanza del credito.
- In presenza di un credito IVA superiore alla soglia normativa, l’assenza della garanzia richiesta può impedire o sospendere l’erogazione del rimborso.
- La spettanza sostanziale del credito e il diritto al suo rimborso sono profili distinti: il primo non comporta automaticamente il secondo se non sono rispettate le procedure previste.
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