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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11560/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

Due promissari acquirenti avevano convenuto in giudizio la società promittente venditrice deducendo il grave inadempimento di quest'ultima a un contratto preliminare stipulato il 3 aprile 2013, avente ad oggetto una compravendita/permuta immobiliare. In via principale chiedevano la risoluzione del preliminare e la restituzione della caparra confirmatoria, con il raddoppio previsto per legge, oltre al risarcimento di alcuni esborsi accessori; in via subordinata chiedevano l'accertamento del loro diritto di recesso dal contratto con identiche conseguenze economiche. La società convenuta contestava la domanda, deducendo l'insussistenza del proprio inadempimento, l'incompatibilità tra risoluzione e recesso, la pretesa tardività dell'appello incidentale e l'erronea qualificazione di una somma di euro 10.000,00 come caparra confirmatoria anziché penitenziale. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 1385 e 1453 c.c. e 183 c.p.c., sostenendo che la controparte avesse mutato illegittimamente domanda; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che l'inadempimento le fosse stato arbitrariamente imputato; 3) violazione degli artt. 166 e 168-bis c.p.c., per la ritenuta tempestività dell'appello incidentale; 4) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e degli artt. 1386 e 1385 c.c., per la qualificazione della somma di euro 10.000,00 come caparra confirmatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la domanda di recesso era stata già proposta, sia pure in via subordinata, nel ricorso introduttivo e la successiva precisazione in memoria non costituiva domanda nuova. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava a una nuova valutazione del merito e delle prove, senza denunciare veri vizi di legittimità; in ogni caso ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale sulla presenza di due ipoteche e sulla conseguente impossibilità di stipulare validamente il definitivo, nonché sulla rilevanza della modifica unilaterale del valore dei beni in permuta. Ha respinto il terzo motivo, rilevando che, in ragione della sospensione dei termini processuali dovuta all'emergenza Covid-19, il termine per la costituzione con appello incidentale doveva considerarsi sospeso e l'impugnazione incidentale era quindi tempestiva. Ha ritenuto infondato e comunque inammissibile il quarto motivo, confermando l'interpretazione del contratto secondo cui la somma di euro 10.000,00 doveva essere qualificata come caparra confirmatoria, poiché nel contratto non era stato previsto un diritto di recesso compatibile con la caparra penitenziale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    È stato richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado promosso dai promissari acquirenti.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    La memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. è stata considerata sede in cui la parte può precisare la domanda già proposta senza introdurne una nuova, se la scelta rientra nel petitum originariamente dedotto.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in chiave di ultrapetizione/mutamento della domanda; la Corte ha escluso la violazione perché la domanda di recesso era già compresa nell'originario ricorso.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che la censura non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ha ricordato che la violazione è deducibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o abbia attribuito valore di prova legale a elementi non legali, non già per contestare l'apprezzamento delle prove.

  • art. 1385 c.c.

    Usato per confermare la natura di caparra confirmatoria della somma versata e il diritto alla restituzione del doppio in caso di inadempimento della controparte.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato come norma sulla risoluzione per inadempimento; la domanda di risoluzione era stata proposta in via principale, ma poi non è stata coltivata come domanda definitiva.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato sulla ripartizione dell'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta inidonea perché diretta a contestare la ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici di merito.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza sulla tempestività della costituzione e dell'appello incidentale.

  • art. 168-bis, comma 5, c.p.c.

    La Corte ha applicato la disciplina del differimento della prima udienza e ha chiarito che, nel caso concreto, il termine per la costituzione restava sospeso fino alla cessazione della sospensione emergenziale.

  • artt. 350 e 168-bis, comma 5, c.p.c.

    Richiamati per il decreto presidenziale di differimento dell'udienza in appello dopo la sospensione Covid.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per il criterio di interpretazione del contratto, valorizzando anche il comportamento complessivo delle parti successivo alla conclusione dell'accordo.

  • art. 1386 c.c.

    La Corte ha escluso la sua applicabilità perché la caparra penitenziale presuppone un diritto di recesso pattuito, che nel contratto non risultava previsto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto.

  • d.l. n. 18 del 17.03.2020, art. 83

    Richiamato per la sospensione dei termini processuali disposta per l'emergenza sanitaria da Covid-19.

  • d.l. n. 23 dell'8.04.2020, art. 36

    Richiamato per la proroga della sospensione dei termini processuali durante l'emergenza Covid-19.

Massime di principio

  • La domanda giudiziale va interpretata in base al suo contenuto sostanziale complessivo: se il diritto azionato è già stato introdotto, sia pure in via subordinata, la successiva precisazione in memoria non integra mutatio libelli.
  • Nel giudizio di cassazione le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo se si denuncia l'utilizzo di prove non dedotte o l'erronea attribuzione di efficacia di prova legale, non quando si mira semplicemente a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio.
  • In tema di preliminare immobiliare, la presenza di ipoteche non cancellate sul bene promesso in vendita può legittimare il rifiuto del promissario acquirente di stipulare il definitivo e può integrare inadempimento del promittente venditore se il contratto richiede la consegna di un bene libero da iscrizioni pregiudizievoli.
  • La gravità dell'inadempimento va valutata in termini oggettivi, con riguardo all'incidenza della condotta sull'equilibrio sinallagmatico e sugli interessi delle parti, non sulla base di mere allegazioni soggettive.
  • La caparra penitenziale presuppone una espressa pattuizione del diritto di recesso; in mancanza di tale previsione, la somma versata deve essere letta secondo la disciplina della caparra confirmatoria ove il contratto e il comportamento delle parti depongano in tal senso.
  • In presenza di sospensione legislativa dei termini processuali per emergenza sanitaria, la verifica della tempestività degli atti va compiuta tenendo conto del periodo di sospensione effettivamente operante.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoGiudicato

Testo integrale

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