Sentenza n. 1862/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale corresponsione, secondo la ricorrente, delle somme dovute in esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Venezia, giudice del lavoro, n. 998/2025, passata in giudicato; contestata l’applicazione di ritenute previdenziali per € 444,60
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Venezia, giudice del lavoro, n. 998/2025, pubblicata il 4 dicembre 2025, notificata all’Amministrazione il 5 dicembre 2025 e non impugnata. Ha contestato che, nel pagamento tardivo delle somme riconosciute, l’Amministrazione avesse trattenuto € 444,60 a titolo di quota di contributi previdenziali a carico della lavoratrice, sostenendo che le somme avrebbero dovuto essere versate al lordo delle ritenute.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’Amministrazione aveva pagato le somme dovute in esecuzione del giudicato, comprese le spese legali. La contestazione delle ritenute previdenziali è distinta dall’ottemperanza del giudicato del giudice del lavoro e non rientra nella cognizione del giudice amministrativo in questa sede: il giudizio di ottemperanza deve arrestarsi una volta integralmente soddisfatto il credito risultante dal giudicato, anche mediante il versamento delle ritenute contestate. Ai fini della soccombenza virtuale, il TAR ha apprezzato la fondatezza della domanda, considerata la spettanza pacifica delle somme e la loro erogazione tardiva; ha tuttavia compensato per metà le spese, valorizzando l’adempimento spontaneo, seppur tardivo, come condotta conciliativa. Ha posto la restante metà, pari a € 1.116,00, a carico del Ministero, oltre alla restituzione del contributo unificato, alle spese generali del 15% e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il contributo unificato resta a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
detta controversia, in ogni caso, non rientra nello schema di cognizione del giudice amministrativo, che, nell’ambito dell’azione prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm., deve inevitabilmente arrestarsi al momento in cui risulta integralmente soddisfatta, anche mediante il versamento delle ritenute (per quanto contestate), la pretesa creditoria derivante dal giudicato;
Nel giudizio di ottemperanza, la cognizione del giudice amministrativo si arresta quando il credito risultante dal giudicato sia integralmente soddisfatto, anche se il pagamento è effettuato al netto di ritenute previdenziali contestate; la controversia autonoma sulla legittimità di tali ritenute non è decisa nell’ambito dell’ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Ritenuto che deve essere, pertanto, dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Il pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza.
art. 26 c.p.a.
Ritenuto, tuttavia, che il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6824);
Il giudice può compensare in tutto o in parte le spese di lite quando ricorrano ragioni giustificative, anche se la soccombenza virtuale è valutabile in favore del ricorrente.
art. 92 c.p.c.
Ritenuto, tuttavia, che il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6824);
La compensazione delle spese è consentita in presenza di ragioni che il giudice individua, nel caso concreto, nell’adempimento spontaneo dell’Amministrazione, pur tardivo, quale condotta conciliativa.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ritenuto che, a norma dell’articolo 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’importo del contributo unificato va posto a carico della parte soccombente, anche in caso di compensazione delle spese di giudizio;
Il contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente anche quando le spese di giudizio sono compensate; il giudice non può disporne la compensazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione ha integralmente pagato il credito riconosciuto dal giudicato, la domanda di esecuzione è soddisfatta e va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche se il pagamento è stato effettuato al netto di ritenute contestate.
- La contestazione sulla debenza o sulle modalità di applicazione delle ritenute previdenziali operate sulle somme riconosciute al lavoratore costituisce controversia distinta dall’ottemperanza del giudicato e non rientra nella cognizione esercitata dal giudice amministrativo in tale sede.
- Nel regolare le spese, il giudice può apprezzare la soccombenza virtuale e, al contempo, compensare in parte le spese quando l’Amministrazione abbia spontaneamente adempiuto, seppur tardivamente, valutando tale condotta come conciliativa.
- Il contributo unificato è posto ex lege a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese di giudizio.
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