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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00741/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado dal G.U.P. del Tribunale di Cagliari, a pena di un anno e otto mesi di reclusione ed euro 1.600 di multa, per i reati ascritti. Con il ricorso ha dedotto un travisamento della prova, sostenendo che la prova della sua presenza nel luogo in cui era custodita l'arma sarebbe stata artificiosamente costruita: nell'informativa acquisita agli atti sarebbe stata inserita una fotografia riferita a una data diversa da quella della commissione del reato. Secondo il ricorrente, tale circostanza avrebbe inficiato la ricostruzione fattuale. Nella memoria ex art. 611 c.p.p. il motivo è stato riproposto e illustrato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i giudici di merito si erano già pronunciati sulla doglianza: la Corte territoriale aveva riconosciuto che nella nota era stata inserita una foto relativa a una data diversa e quindi non pertinente, ma aveva esaminato il contenuto complessivo dell'annotazione, confrontandolo con gli elementi difensivi, e aveva concluso con motivazione логicamente coerente che l'errore sull'immagine non scalfiva la valenza della ricostruzione del fatto. La Cassazione ha ritenuto che il ricorso si risolvesse in una diversa lettura del materiale probatorio, preclusa nel giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 611 c.p.p.

    ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.

    norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, con memoria depositata dalla difesa.

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • Il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione solo quando sia dimostrabile una evidente e decisiva distorsione del dato probatorio trasposto nella motivazione del giudice di merito; il controllo di legittimità resta limitato alla corretta rappresentazione del significante probatorio e non consente una nuova valutazione del suo significato.
  • Se il giudice di merito ha esaminato la doglianza sulla prova e ha spiegato in modo logicamente coerente perché l'errore su un elemento documentale non incide sulla tenuta complessiva della ricostruzione fattuale, il ricorso che mira a ottenere una diversa lettura delle risultanze è inammissibile in sede di legittimità.
  • La presenza di un errore materiale o di un elemento non pertinente in un atto di indagine non determina automaticamente il travisamento della prova, quando la motivazione dia conto del complessivo contenuto dell'atto e degli altri elementi valorizzati a sostegno della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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